Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docenti (TAR Campania n. 376 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, assegnando alla parte il bene della vita riconosciuto. La sentenza del giudice del lavoro esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio verso l’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità accertata. Decorso inutilmente il termine, senza necessità di ulteriore istanza, si attiva il commissario ad acta nominato fin d’ora. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’adempimento, anche tardivo, dell’Amministrazione o del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata ai fini dell’esecuzione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione. L’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del decisum, ma consiste nel far conseguire concretamente alla parte l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato; è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato mediante accredito dell’importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza della ricorrente, assicurando l’esecuzione nel successivi sessanta giorni.
Quanto alla domanda di condanna pecuniaria, il Tribunale accoglie nei limiti dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando la somma negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Quale dies a quo fissa il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello del commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamato Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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