Omesso esame del fatto e doppia conforme: inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. civ. n. 11512 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata confermi, anche solo implicitamente, la decisione di primo grado sugli stessi aspetti fattuali (cd. doppia conforme). Il vizio deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, senza che possano costituire oggetto di censura le singole questioni decise dal giudice di merito, le mere ipotesi alternative o le singole risultanze istruttorie. Al ricorrente è altresì preclusa la richiesta di una nuova attività istruttoria e la rimessione in discussione dell’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il cui sindacato è sottratto al giudizio di legittimità. La censura per omessa ammissione della prova testimoniale è ammissibile solo se la prova sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione.

Il Fatto

Il destinatario di un verbale di contestazione per violazione dell’art. 193, commi 1 e 2, c.d.s., per circolazione senza copertura assicurativa, propose opposizione dinanzi al Giudice di pace, sostenendo che il veicolo ritratto nel verbale non corrispondesse al proprio. Il Giudice di pace respinse l’opposizione e il successivo appello fu rigettato dal Tribunale, che ritenne il veicolo accertato dal sistema di rilevamento automatico di proprietà dell’appellante, valorizzando la coincidenza di modello, colore e targa, nonché la mancata denuncia della presunta clonazione della targa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente affermato la coincidenza del veicolo e negato rilevanza ad alcuni capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare che l’auto, al momento dell’accertamento, non era funzionante.

La censura è stata dichiarata inammissibile su più piani. In primo luogo, la Corte ha richiamato il principio della doppia conforme, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., evidenziando come le due decisioni di merito fossero fondate sui medesimi aspetti fattuali, con specifico riferimento all’identificazione del veicolo (cfr. Sez. Un. n. 8053/2014 e successive conformi).

In secondo luogo, è stato ribadito che il vizio di motivazione deve concernere un fatto storico considerato nella sua oggettività, e non già le singole questioni decise, i singoli elementi di un accadimento complesso, le mere ipotesi alternative o le singole risultanze istruttorie, ove il giudice di merito abbia svolto un complessivo e convincente apprezzamento del fatto.

Da ultimo, la Suprema Corte ha escluso che possa essere richiesta una nuova attività istruttoria in sede di legittimità, essendo lo scrutinio dei fatti e delle prove sottratto al sindacato di cassazione. In particolare, con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale, è stato richiamato l’indirizzo per cui tale omissione è denunciabile solo se la prova sia idonea a invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria del rilevamento automatico effettuato dalla pubblica amministrazione, su cui si fondava il convincimento del giudice d’appello (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del 2024).

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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