Cessazione controllo Corte dei conti su enti con contributo statale tenue (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 27 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli della Corte dei conti sugli enti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 21 marzo 1958, n. 259, la contribuzione ordinaria annuale dello Stato deve considerarsi di particolare tenuità quando sia pari o inferiore a due milioni di euro, anche in ragione della limitata consistenza economica e patrimoniale dell’ente. Sussistono pertanto i presupposti per la cessazione del controllo. Parimenti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 21 marzo 1958, n. 259, la cessazione del controllo va disposta quando sia venuta meno la contribuzione statale ordinaria. La determinazione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri per l’emanazione del previsto d.p.c.m. dichiarativo della cessazione del controllo.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha avviato un percorso di verifica della persistente attualità dei presupposti per la continuazione del controllo su alcune gestioni. L’esigenza di una compiuta e aggiornata ricognizione di tutte le gestioni sottoposte a controllo era stata più volte sottolineata nei documenti di programmazione annuale della Sezione. Il Programma per l’anno 2024, approvato con la determinazione n. 25, ha previsto in particolare l’avvio di tale verifica nei confronti delle gestioni per le quali il contributo dello Stato non risultasse superiore a due milioni di euro.
Dall’esame degli ultimi tre esercizi delle gestioni assoggettate al controllo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 259 del 1958 sono emersi contributi ordinari statali di particolare tenuità, comunque non superiori a due milioni di euro annui. Per altri enti, invece, è venuto meno il contributo ordinario annuale dello Stato. La questione giunge così all’adunanza plenaria della Sezione per la relativa determinazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, per poi richiamare la legge 21 marzo 1958, n. 259 e, in particolare, l’art. 3, commi 2 e 4. La norma di riferimento esclude dal controllo gli enti per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell’ente e alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria.
La Sezione rileva che l’esame degli ultimi tre esercizi delle gestioni considerate evidenzia contributi ordinari statali di particolare tenuità, non superiori a due milioni di euro annui. A tale valutazione concorre anche la limitata consistenza economica e patrimoniale degli enti. Il percorso argomentativo si fonda dunque su un accertamento concreto e triennale delle erogazioni, assunto a parametro della persistente attualità dei presupposti del controllo.
Quanto al primo gruppo di enti, la determinazione conclude per la sussistenza dei presupposti della cessazione del controllo ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 259 del 1958, essendo la contribuzione ordinaria annuale pari o inferiore a due milioni di euro. Per un secondo gruppo di enti, invece, la cessazione consegue al venir meno della contribuzione statale ordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 259 del 1958.
La Corte dispone infine che la determinazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’emanazione del previsto d.p.c.m. dichiarativo della cessazione del controllo, nonché al Ministro dell’economia e delle finanze e ai Ministri vigilanti. La cessazione del controllo resta dunque subordinata, sul piano formale, all’adozione del decreto dichiarativo.
Nota della Redazione
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