IRAP e autonomia organizzazione: no al minimo indispensabile (Cass. civ. Sez. V n. 11107 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Il giudice di merito che fondi l’assoggettamento all’imposta sulla sola piena autonomia dell’attività, in assenza di vincolo di subordinazione, si discosta da tale principio e viola gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997. L’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Il Fatto
La contribuente, esercente attività di consulente finanziario, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Messina una cartella di pagamento recante IRPEF e IRAP, emessa all’esito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi. Il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’iscrizione a ruolo relativa all’IRAP e la cartella per l’IRPEF limitatamente alle variazioni esposte nella comunicazione omessa.
Su impugnazione di entrambe le parti, la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate quanto all’IRAP e rigettava quello della contribuente quanto all’IRPEF. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, concernenti la necessità della preventiva comunicazione di irregolarità, sono infondati. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 18405 del 30/06/2021; Cass. n. 33344 del 2019; Cass. n. 17479 del 2019; Cass. n. 19861 del 5 ottobre 2016) secondo cui l’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Il terzo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/97 in materia di cumulo giuridico delle sanzioni, è dichiarato inammissibile. La censura, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non investe un fatto storico ma l’omessa motivazione su un motivo di appello non individuato né trascritto negli atti.
È invece fondato il quarto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9451 del 10 maggio 2016, secondo cui il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvalga di lavoro altrui non eccedente un dipendente con mansioni esecutive.
La sentenza impugnata si è discostata da tale principio, individuando i presupposti impositivi dell’IRAP nella piena autonomia dell’attività svolta, senza vincolo di subordinazione, pur a fronte di beni strumentali di valore contenuto e dell’assenza di costi per lavoro dipendente. In accoglimento del solo quarto motivo, rigettati gli altri, la sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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