Raddoppio dei termini tributari per obbligo di denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 9162 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento, introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni in l. n. 248 del 2006, opera automaticamente in presenza di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dal suo esito. L’applicazione della norma prescinde da ogni margine di discrezionalità dell’Ufficio, che non è tenuto a esternare le ragioni del raddoppio. Le modifiche introdotte dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 e dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015 non si applicano agli avvisi di accertamento notificati anteriormente al 2 settembre 2015, in forza delle rispettive discipline transitorie di salvaguardia.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento che aveva a presupposto un avviso di accertamento non impugnato e divenuto definitivo. Egli lamentava l’irritualità della notifica dell’atto prodromico e la tardività dell’accertamento e della cartella.
La Commissione tributaria provinciale di Bari ha rigettato le ragioni del ricorrente; la Commissione tributaria regionale della Puglia ha confermato la decisione con sentenza n. 236/10/2017, riconoscendo la correttezza della notificazione e negando la decadenza dell’Agenzia delle entrate, avendo applicato il raddoppio dei termini e la proroga annuale per i contribuenti aderenti al condono. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 139, 149 e 160 cod. proc. civ., degli artt. 7 e 8 della l. n. 890 del 1982 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la documentazione prodotta dall’Ufficio non provasse l’effettivo compimento della procedura di notifica, in particolare l’invio della raccomandata informativa. La Corte rileva che il giudice regionale ha eseguito una specifica verifica degli stadi di esecuzione della notifica, accertando l’immissione nella cassetta postale del CAD e l’avvertenza del perfezionamento in caso di mancato ritiro entro dieci giorni. Trattasi di accertamento in fatto, non rivalutabile in sede di legittimità; a fronte di documentazione proveniente dall’operatore postale e dunque fidefaciente, l’unico rimedio esperibile sarebbe stata la querela di falso. Il motivo è infondato.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2, comma 5 ter, l. n. 148 del 2011, contestando l’applicazione del raddoppio dei termini e della proroga annuale.
La Corte ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006 aveva previsto il raddoppio dei termini ordinari di decadenza per l’accertamento relativamente al periodo d’imposta in cui fosse stata commessa la violazione, nelle ipotesi di obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per taluno dei reati del d.lgs. n. 74 del 2000. Il comma 25 introduceva analoga disposizione in materia di Iva. Il comma 26 rendeva il raddoppio applicabile dal periodo d’imposta per il quale, all’entrata in vigore del decreto, fossero ancora pendenti i termini ordinari: ciò consente l’applicazione al caso di specie, benché l’accertamento afferisca al 2002.
La Corte esclude l’applicabilità delle modifiche del d.lgs. n. 128 del 2015, che hanno circoscritto il raddoppio ai soli casi di denuncia effettivamente presentata entro il termine ordinario, e della l. n. 208 del 2015, che ha soppresso il raddoppio. La prima non si applica, per la norma di salvaguardia dell’art. 2 del medesimo decreto, alle violazioni constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite da atti impositivi entro il 31 dicembre 2015, come nella specie. La seconda, nel regime transitorio, riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime, essendo fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
Individuata la disciplina, la Corte afferma che il raddoppio deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione, dall’inizio dell’azione penale e dal suo esito, richiamando Corte cost. n. 247 del 2011 e i precedenti Cass. n. 23662 del 2023, n. 22337 del 2018 e n. 33793 del 2019. Esso attiene alla sola commisurazione del termine e opera automaticamente, senza margine discrezionale né obbligo di esternazione. Il giudice regionale ha correttamente applicato tale disciplina; manca del resto ogni specifica sollecitazione del contribuente a verificarne i presupposti. Anche la proroga annuale ex art. 2, comma 5 ter, l. n. 148 del 2011 risulta applicabile, trattandosi di disciplina autonoma e non cumulabile in senso ostativo con il raddoppio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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