La rivalsa INPS sul Ministero per l’indebito pensionistico irrepetibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 25 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di rivalsa con cui l’INPS chiede al Ministero datore di lavoro la refusione dell’indebito pensionistico dichiarato irripetibile nei confronti del pensionato, perché la domanda investe il quantum del trattamento pensionistico e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte. L’azione di rivalsa è autonoma rispetto alla pretesa del pensionato e non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Nel merito, la responsabilità dell’amministrazione va circoscritta al periodo in cui la stessa ha comunicato all’ente previdenziale una quantificazione della pensione provvisoria superiore al dovuto, sino alla successiva rettifica. Il ritardo nella correzione, superiore al termine triennale rilevante per il consolidamento dell’affidamento del percipiente, cristallizza il pregiudizio dell’INPS e rende irripetibile l’indebito; la domanda di rivalsa è accolta solo entro tali limiti, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Il Fatto

L’INPS agisce in rivalsa nei confronti del Ministero della Difesa per ottenere la refusione dell’indebito pensionistico dichiarato irripetibile con una precedente sentenza della Sezione giurisdizionale siciliana, per la quota effettivamente sopportata dall’Istituto, oltre interessi e rivalutazione, per un importo complessivo di euro 31.853,49.

La vicenda trae origine dalla liquidazione provvisoria della pensione di un ufficiale in congedo: l’amministrazione di appartenenza comunicava all’ente previdenziale importi superiori al dovuto, poi rettificati con una nota di ottobre 2003. Il pensionato otteneva la declaratoria di irripetibilità dell’indebito e la restituzione delle trattenute. L’INPS, dopo aver messo in mora il Ministero senza esito, propone ricorso chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme non recuperabili.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Giudice afferma la giurisdizione del giudice contabile richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 23731/2007) e la giurisprudenza di appello della stessa Corte (Sez. III App. n. 147/2020). Il rapporto tra ente datore di lavoro ed ente erogatore della pensione non ha autonomia, ma costituisce fase eventuale del procedimento di accertamento e liquidazione del trattamento. È il contenuto pubblicistico del rapporto a fondare la giurisdizione, anche quando oggetto della domanda sia la restituzione di somme percepite a titolo pensionistico.

La Corte esclude poi il litisconsorzio necessario: la domanda di rivalsa è indipendente rispetto al diritto del pensionato a trattenere le maggiori somme e può essere proposta in autonomo giudizio (Sez. III Centr. n. 294/2016).

Nel merito, la ricostruzione dei fatti non presenta aspetti controversi. È dirimente il rilievo, confermato dall’INPS e risultante dagli atti, che l’importo sul quale calcolare l’aumento del decimo era stato rettificato in diminuzione con la nota del 31.10.2003. Tale nota non è stata eseguita dall’Istituto: ove fosse stata considerata, le somme erogate in eccesso sarebbero state inferiori.

Il Giudice precisa che la prospettazione ministeriale non costituisce eccezione di merito in senso stretto, tale da essere preclusa per tardività della costituzione, ma mera difesa volta a contrastare la ricostruzione dei fatti dell’attore. L’indebito imputabile al Ministero va dunque circoscritto al periodo tra il 10.02.2000, data della comunicazione in eccesso, e il 31.10.2003, data della rettifica.

Il pregiudizio dell’INPS si è consolidato per effetto dell’irripetibilità accertata con la sentenza n. 56/2018, in ragione dell’eccessivo lasso temporale tra liquidazione provvisoria e definitiva. Esso non è però integralmente imputabile al Ministero, perché il ritardo nella correzione, superiore al termine triennale individuato dalla giurisprudenza quale discrimine per il consolidamento dell’affidamento, ha cristallizzato la situazione. Dopo il 31.10.2003 il ritardo è imputabile all’INPS.

In applicazione dei principi civilistici in tema di responsabilità, la domanda è accolta nei soli limiti indicati: il Ministero deve restituire le maggiori somme liquidate dalla prima liquidazione al rateo antecedente alla ricezione della corretta quantificazione. Sono dovuti gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino alla pubblicazione della sentenza e, sulla somma complessiva, sino al soddisfo. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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