Irregolarità del conto senza ammanco per impossibile ricostruzione della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 97 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la declaratoria di irregolarità senza ammanco non presuppone la prova di un detrimento patrimoniale per l’ente, ma l’accertata impossibilità di ricostruire in modo univoco le movimentazioni della gestione. L’agente contabile non assolve all’obbligo di rendicontazione quando la documentazione di carico e scarico è generica, incompleta o priva di idonee risultanze soggettive dei consegnatari. La carenza del sistema informativo aziendale e l’inadeguatezza della normativa regionale di riferimento non trasferiscono sull’amministrazione il rischio della mancata dimostrazione della regolarità.

Il Fatto

Il ricorrente, direttore del servizio di farmacia ospedaliera di un presidio, era stato individuato agente contabile per la custodia dei beni di consumo della farmacia, con decorrenza dall’esercizio 2019. Il conto giudiziale era stato trasmesso dall’azienda sanitaria, parificato e compilato sul modello del d.lgs. n. 194/1996, sottoscritto da persona diversa dall’incaricato.

Nel corso dell’istruttoria l’azienda produsse altri due conti, anch’essi parificati, con risultanze differenti. Il magistrato istruttore rilevò il disallineamento tra inventario e conto e l’impossibilità di ricostruire la movimentazione. L’agente eccepì l’inammissibilità e l’improcedibilità per la pluralità di conti e contestò l’iter logico dell’istruttore, invocando l’inefficienza del sistema e la mancanza di ruoli apicali.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla questione preliminare della procedibilità in presenza di più conti parificati con risultanze divergenti. La pluralità di rendiconti, osserva il Collegio, non impedisce l’esame del conto e non elide l’obbligo di rendicontazione: la verifica ha ad oggetto la regolarità della gestione, non la definitiva approvazione amministrativa dei documenti.

Nel merito la Corte richiama la normativa di riferimento, ovvero gli artt. 32, 33, 194, 626 e 628 del r.d. n. 827/1924, e il sistema delle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Regione Calabria con la delibera n. 33 del 8.3.2016, applicabili in luogo del regolamento interno dell’azienda sanitaria.

Il passaggio centrale riguarda la documentazione di scarico. Su 1.372 richieste riportate nel registro dei trasferimenti ai reparti, soltanto 613 modelli risultano completi di firma del richiedente e per ricevuta; i restanti 369 sono privi di firme o solo siglati. Tale rilievo, unito alla genericità delle diciture dei beni e al disallineamento tra giacenze inventariali e contabili, è sufficiente a fondare il giudizio di irregolarità.

La Corte precisa che l’anomalia non è idonea a ravvisare ammanchi a detrimento dell’azienda, come confermato dalle relazioni istruttorie. Ciò nondimeno la gestione resta irregolare, poiché non è possibile ricostruire in termini analitici corretti le movimentazioni di carico e, soprattutto, le distribuzioni ai reparti.

Le difese dell’agente – inadeguatezza della normativa regionale, inefficienza del sistema informatico, assenza di ruoli apicali – non vengono accolte. La Sezione non le esamina analiticamente: il giudizio di conto si fonda sulla oggettiva irregolarità delle scritture e sulla mancanza di riscontro documentale, non sull’attribuzione di responsabilità soggettive. Da qui la declaratoria di irregolarità senza ammanco e la pronuncia di nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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