Controllo concomitante con raccomandazioni anche senza irregolarità gravi (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 30 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio della funzione di controllo concomitante, disciplinata dall’art. 22 del d.l. n. 76/2020, non esita esclusivamente nell’accertamento di gravi irregolarità gestionali, di deviazioni da obiettivi o di rilevanti e ingiustificati ritardi, con conseguente segnalazione ai fini della responsabilità dirigenziale. Il Collegio può accertare anche irregolarità, deviazioni o ritardi non gravi, che non integrano le condizioni per l’adozione delle misure sopra richiamate, ma che rendono comunque necessarie raccomandazioni e osservazioni all’Amministrazione, secondo la logica dell’art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994. Tale esito mira a innescare un percorso auto-correttivo dell’azione amministrativa, orientandola verso canoni di efficacia e di efficienza. Il Collegio accerta le criticità e formula le raccomandazioni, invitando l’Amministrazione a riferire nel termine assegnato, con la precisazione che il silenzio equivale a mancata adozione di ogni misura.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha sottoposto a controllo l’investimento relativo al Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea dell’1.12.2022, per il periodo 2021-2027. L’Autorità di Gestione è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel corso dell’istruttoria, avviata con richiesta di prime informazioni e proseguita con audizione dei rappresentanti dell’Amministrazione, scambio di note integrative e trasmissione della relazione istruttoria ai fini del contraddittorio, i magistrati hanno rilevato tre criticità: i mancati avanzamenti fisici e finanziari riferiti agli avvisi già emanati; il mancato avvio della procedura di selezione degli operatori economici per il servizio di valutazione del Programma; la mancata trasmissione dei dati di monitoraggio da parte degli Organismi intermedi. Ritenuta la persistenza delle criticità nonostante le controdeduzioni dell’Amministrazione, la questione è stata deferita al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che le controdeduzioni del Ministero non dimostrano il superamento delle criticità evidenziate dai magistrati istruttori. Richiama quindi la costante affermazione secondo cui il controllo concomitante, già previsto dall’art. 11 della legge n. 15/2009 e ora disciplinato dall’art. 22 del d.l. n. 76/2020, può concludersi non soltanto con l’accertamento di gravi irregolarità, deviazioni da obiettivi o rilevanti ritardi, con segnalazione ai fini della responsabilità dirigenziale, ma anche con l’accertamento di criticità che, pur non raggiungendo tale soglia, richiedono raccomandazioni e osservazioni all’Amministrazione.

È questa seconda ipotesi che il Collegio ravvisa nel caso di specie, ritenendo sussistenti le condizioni per formulare una serie di raccomandazioni al solo fine di accelerare la realizzazione del Programma. La funzione dell’intervento è quindi propriamente sollecitatoria, secondo la logica dell’art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994, come già affermato in precedenti dello stesso Collegio.

Quanto alla prima criticità, il Collegio prende atto dell’avanzamento delle procedure relative ai due avvisi pubblici già emanati, per i quali sono pervenuti progetti e sono state istituite apposite commissioni di valutazione. Raccomanda pertanto all’Autorità di Gestione di continuare a seguire con attenzione la conclusione delle procedure nei tempi previsti, intervenendo per dare impulso in caso di rallentamento.

Sulla seconda criticità, relativa al mancato avvio della procedura di selezione degli operatori economici cui affidare il servizio di valutazione strategica e operativa, previsto in attuazione dell’art. 44, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060, il Collegio raccomanda di porre in essere gli atti prodromici all’avvio della selezione, al fine di garantire il rispetto dei tempi comunicati dall’Amministrazione.

Sulla terza criticità, concernente la mancata trasmissione dei dati di monitoraggio da parte degli Organismi intermedi, il Collegio rileva che l’Amministrazione ha comunicato solo l’avvio dell’attività di sollecitazione, senza trasmettere i dati. Raccomanda quindi l’acquisizione tempestiva e la trasmissione al Collegio dei dati necessari al monitoraggio, anche in vista del riesame intermedio previsto entro il 31 marzo 2025 dall’art. 18, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1060. Il Collegio accerta le criticità, esclude le conseguenze di cui all’art. 11 della legge n. 15 del 2009 e all’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, formula le raccomandazioni e invita l’Amministrazione a riferire nel termine assegnato, attribuendo al silenzio il significato di mancata adozione di ogni misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *