Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 217 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in via amministrativa della pretesa dedotta in giudizio, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Ai fini del regolamento delle spese non rileva il solo esito formale del giudizio, ma la soccombenza virtuale: le spese si accollano alla parte che avrebbe dovuto riconoscere il diritto e che vi ha provveduto solo medio tempore, in pendenza di causa. Il criterio della soccombenza virtuale consente di evitare che la parte pubblica tragga vantaggio dal proprio ritardo, addossando al ricorrente il costo di un giudizio reso necessario dal comportamento omissivo dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della difesa in servizio presso la Marina Militare, ha chiesto l’annullamento della nota con cui l’INPS non aveva provveduto a riliquidare la prestazione pensionistica sulla base della ricongiunzione dei contributi dal fondo pensione lavoratori dipendenti alla cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, oltre all’accertamento del relativo diritto.
Il ricorrente ha rappresentato che l’odierna pretesa aveva già trovato accoglimento con una precedente sentenza della medesima Sezione, che aveva dichiarato la cessata materia del contendere sul presupposto dell’avvenuta riliquidazione: circostanza che, in concreto, non si era verificata. Ha quindi inoltrato rituale diffida all’Istituto. L’INPS, costituendosi, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo medio tempore riliquidato la pensione e pagato gli arretrati.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice riguarda gli effetti del riconoscimento amministrativo sopravvenuto sulla definizione del giudizio e sul regolamento delle spese. Il ricorrente e l’Istituto hanno concluso concordemente per la cessata materia del contendere.
Il giudicante ritiene di non avere motivi per disattendere la concorde richiesta, poiché la questione controversa ha trovato soluzione in sede amministrativa. La prova è data dal deposito, agli atti del giudizio, del cedolino aggiornato con le somme dovute a titolo di arretrati, relativo al trattamento pensionistico.
Sul piano delle spese, la Corte applica il principio di soccombenza virtuale, richiamando un proprio precedente della Sezione. Le spese del giudizio devono accollarsi all’Istituto resistente, poiché il riconoscimento provvedimentale del diritto — da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire — è avvenuto in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.
Assume rilievo decisivo la circostanza che tale riconoscimento si sarebbe dovuto realizzare già in esecuzione della precedente sentenza della stessa Sezione giurisdizionale. Il ritardo nell’adempimento è pertanto imputabile all’Istituto, che ha reso necessario l’ulteriore ricorso.
La Corte dichiara quindi la cessata materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate equitativamente in complessivi € 400,00 oltre oneri e accessori come per legge.
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Nota della Redazione
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