Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 4059 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è competente a dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro che abbia riconosciuto un credito retributivo o un beneficio economico in favore del lavoratore. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ove risultino soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta, che assume le funzioni su istanza del creditore. La penalità di mora, ove richiesta, è fissata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e decorre dalla comunicazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio, negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, come docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in forza di contratti a termine. Con sentenza n. 25/2024 del 18 gennaio 2024, il Tribunale di Monza ha accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e ha condannato l’amministrazione a provvedere, oltre al rimborso delle spese legali.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, il ricorrente ha proposto il presente giudizio di ottemperanza. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato non contestato: l’amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 25/2024 del 18 gennaio 2024 del Tribunale di Monza e risulta pertanto ancora inadempiente. Su questo presupposto si innesta la verifica delle condizioni di ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale rileva che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, e che la stessa è stata notificata all’amministrazione in data 19 aprile 2024. Risultano quindi integrate le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La fondatezza del ricorso va dunque ribadita.
Conseguentemente, l’amministrazione è condannata a dare piena esecuzione alla sentenza, anche con riferimento alle spese legali, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Sulla domanda di penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo modificato dalla legge n. 208 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. Sussistono i presupposti per riconoscere la penalità richiesta, con la decorrenza indicata dalla norma: nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme, essa decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Il termine finale va individuato nel momento in cui l’amministrazione eseguirà il pagamento ovvero, non avendo adempiuto, non disporrà più del potere perché trasferito al commissario, secondo il richiamato orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015, cui si affiancano Cons. Stato, Sez. III, n. 4711 del 2014 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2547 del 2012.
La misura dell’astreinte è calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata nei provvedimenti da eseguire, composta dal capitale, incluse le spese di giudizio, ed escludendo interessi maturati, i.v.a., c.p.a. e altri contributi. Tale percentuale è fissata nel saggio dell’interesse legale vigente in ciascun giorno di ritardo, limite considerato non manifestamente iniquo dalla stessa disposizione. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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