Omessa indicazione del convivente detenuto nella domanda di reddito di cittadinanza e (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 166 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce danno erariale, ai sensi degli artt. 3, comma 13, e 7, commi 3 e 4, del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26/2019, l’indebita percezione del reddito di cittadinanza conseguita dal richiedente che ometta di dichiarare all’INPS la condanna definitiva e lo stato detentivo del convivente facente parte del nucleo familiare. Tale omissione incide sul calcolo del parametro della scala di equivalenza, che non deve tenere conto del soggetto detenuto o condannato per i delitti di cui all’art. 7, comma 3, del medesimo decreto-legge, e determina la revoca con efficacia retroattiva del beneficio con obbligo di restituzione dell’intero importo percepito. L’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile è integrato dal dolo, ravvisabile nella consapevole e volontaria violazione degli obblighi dichiarativi assunti nei confronti dell’amministrazione erogante.

Il Fatto

La Procura Regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio la percettrice del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’INPS della somma complessiva di € 32.580,12, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, per aver ottenuto il beneficio mediante la presentazione di domande in cui aveva omesso di comunicare la condanna, divenuta irrevocabile, e la detenzione del convivente per il reato di estorsione continuata.

Il giudizio era stato riassunto dopo che la Sezione II d’Appello, accogliendo il gravame della Procura, aveva dichiarato la giurisdizione contabile, riformando la sentenza di primo grado che l’aveva esclusa, e aveva rimesso gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del merito. La convenuta, ritualmente citata, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dichiarata la contumacia della convenuta, ha ritenuto superata ogni questione sulla giurisdizione in ragione del vincolo derivante dalla sentenza di appello e ha proceduto all’esame del merito della domanda, incentrato sull’accertamento della responsabilità per il danno erariale pari all’importo del beneficio indebitamente percepito dal maggio 2020 al febbraio 2023.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo del reddito di cittadinanza, osservando che l’art. 3, comma 13, del d.l. n. 4/2019 prevede che, quando nel nucleo familiare siano presenti soggetti in stato detentivo ovvero sottoposti a misura cautelare o condannati per i delitti indicati all’art. 7, comma 3, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti. L’omessa dichiarazione di tale circostanza, ha precisato la sentenza, è direttamente influente sulla determinazione del quantum del beneficio erogabile.

L’omissione dichiarativa ha determinato l’applicazione dell’art. 7, comma 4, del decreto-legge citato, che impone all’amministrazione di disporre l’immediata revoca con efficacia retroattiva del beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. La Corte ha aderito alla ricostruzione attorea, ritenendo il danno attuale e concreto, in considerazione dei chiari riferimenti normativi e dei supporti documentali acquisiti, tra cui le domande presentate e il certificato del casellario giudiziale.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha qualificato la condotta come dolosa, essendo la violazione degli obblighi dichiarativi consapevole e volontaria, comprovata dalla sottoscrizione personale delle domande e delle autodichiarazioni non veritiere, sia nella fase genetica del rapporto che nella fase successiva di percezione della provvidenza.

La convenuta è stata pertanto condannata al pagamento in favore dell’INPS della somma di € 32.580,12, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi dai singoli pagamenti e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza, con condanna alle spese del primo grado e del giudizio di rinvio e compensazione delle spese del grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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