Revocazione esperibile con rito semplificato anche senza comparizione in camera di consiglio (Cons. Stato n. 1052 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite non impedisce al Collegio di trattenere la causa in decisione né di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. La presenza in udienza costituisce una facoltà della parte e non un diritto potestativo il cui esercizio condiziona il giudizio, con la conseguenza che il mancato esercizio comporta l’accettazione del rischio di uno svolgimento processuale al quale la parte abbia scelto di non concorrere. L’avvertimento ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dato in udienza alla sola parte presente, resta operativo e non vizia la successiva deliberazione sul punto oggetto dell’avvertimento medesimo. Non integra pertanto errore di fatto ex art. 395, comma 4, cod. proc. civ. e art. 106 cod. proc. amm. la circostanza che il giudice d’appello abbia definito la causa in forma semplificata in assenza del procuratore della parte appellante.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con i quali la Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di Protezione del Ministero dell’Interno aveva revocato nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia il programma speciale di protezione, nonché il successivo diniego di revisione in autotutela. Il TAR aveva respinto il ricorso con sentenza n. 23066 del 2024.
Proposto appello, il Consiglio di Stato lo aveva dichiarato irricevibile per tardività con la sentenza n. 5952/2025, emessa in forma semplificata dopo che, in camera di consiglio, il Collegio aveva rilevato d’ufficio il profilo di irricevibilità e le parti erano state avvisate della possibilità di definizione con sentenza semplificata. Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto: il suo procuratore non era presente alla camera di consiglio, sicché l’avvertimento sarebbe stato inutilmente dato e, se presente, avrebbe potuto dimostrare la tempestività del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il motivo, in quanto pone una questione di puro diritto, sarebbe a rigore inammissibile in sede rescindente. La prospettazione della parte assume però rilievo nella misura in cui addebita al giudice d’appello di non essersi avveduto dell’assenza del procuratore alla camera di consiglio: tale dimensione fattuale funge da presupposto della pretesa in diritto e rende il mezzo ammissibile.
Nel merito il motivo è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza già espressa nella sentenza n. 4017/2015 e nella n. 7045/2021: la mancata comparizione delle parti costituite alla camera di consiglio non preclude la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., poiché la tutela dell’interesse contrario delle parti è garantita una volta accertata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare. L’assenza volontaria non può quindi precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa, come ribadito da Cons. St., sez. V, n. 178/2018 e sez. III, n. 3453/2014.
La decisione di deliberare previo avviso alle sole parti presenti non è erronea né frutto di un abbaglio sull’assenza in aula dell’appellante, risultando dal verbale la presenza della sola amministrazione. Il rito dell’art. 60 cod. proc. amm. non ha natura consensuale: la mancata comparizione non paralizza l’operatività degli istituti processuali e risponde al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Identiche considerazioni valgono per l’avvertimento ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dato in udienza alla presenza di una sola delle parti. La presenza è una facoltà, non un diritto potestativo idoneo a condizionare il giudizio: il suo mancato esercizio comporta l’accettazione del rischio di uno svolgimento processuale al quale la parte abbia volontariamente deciso di non partecipare.
Accertata l’infondatezza del primo profilo, diviene inammissibile l’ulteriore questione relativa all’applicazione del rito dimidiato ex art. 119 cod. proc. amm., trattandosi comunque di questione di diritto estranea ai vizi rilevanti in revocazione. L’infondatezza della domanda rescindente preclude l’esame della parte rescissoria. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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