Sospensione condizionale, obblighi ex art. 165 cod. pen. alla seconda concessione (Cass. pen. Sez. I n. 41212 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa a un imputato che ne abbia già usufruito in precedenza, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 165, secondo comma, cod. pen., a subordinare il beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della medesima disposizione. Il vincolo non è rimesso a valutazione discrezionale, ma costituisce effetto legale della seconda concessione. Il pubblico ministero è parte processuale legittimata a dedurre, con ricorso per cassazione, l’omessa imposizione dell’obbligo.

Il Fatto

Il Tribunale militare di Verona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di disobbedienza, aggravata e continuata, applicando le attenuanti generiche prevalenti e condannandolo alla pena di tre mesi di reclusione militare, con sospensione condizionale e non menzione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il medesimo Tribunale, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen. Il ricorrente ha evidenziato che si trattava della seconda concessione del beneficio e che, pertanto, esso andava subordinato all’adempimento di uno degli obblighi di cui al primo comma della disposizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo da un dato pacifico: il beneficio era stato accordato a imputato che ne aveva già usufruito una prima volta, in forza di sentenza della Corte militare di appello divenuta irrevocabile.

Da tale presupposto la Corte ha tratto la conseguenza giuridica dell’obbligatorietà della subordinazione. Ai sensi dell’art. 165, secondo comma, cod. pen., la seconda concessione non può essere disposta in forma pura, ma deve essere accompagnata dall’imposizione di uno degli obblighi previsti dal comma primo, secondo uno schema di automatismo legale che non ammette margini di scelta.

Sul piano processuale, la Corte ha affermato la legittimazione del pubblico ministero a far valere il vizio, richiamando sul punto Sez. V n. 15143 del 06/03/2025, a conferma della percorribilità del rimedio di legittimità.

Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del Tribunale militare di Verona. La Corte ha motivato la scelta del rinvio osservando che si tratta di sentenza inappellabile, ex art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come già affermato in Sez. V n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020. L’annullamento resta circoscritto al capo relativo al beneficio, con conservazione dei restanti esiti del giudizio di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *