Sospensione della prescrizione: rilevanza del deposito tardivo della sentenza di appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 10825 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati la cui permanenza sia cessata in epoca successiva al 3 agosto 2017, trova applicazione la versione dell’art. 159 cod. pen. risultante dalla legge n. 107 del 2017, in forza della quale il corso della prescrizione rimane sospeso, per un periodo non superiore a diciotto mesi, dalla scadenza del termine per il deposito dei motivi della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza d’appello. Qualora il deposito della sentenza di secondo grado avvenga oltre il predetto termine massimo, la sospensione deve essere integralmente computata nel calcolo del termine prescrizionale complessivo, che risulta così ampliato di un anno e sei mesi.

Il Fatto

Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava integralmente la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato in ordine a due contravvenzioni in materia edilizia ed antisismica, condannandolo alla pena e ordinando la demolizione delle opere abusive.

L’imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, maturata, a suo dire, prima della pronuncia di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Il Collegio ha preliminarmente osservato che i manufatti erano stati sequestrati l’11 ottobre 2018, mentre erano ancora in corso di realizzazione. Da tale data, essendo cessata la permanenza dei reati, ha preso a decorrere il termine di prescrizione. Trattandosi di contravvenzioni, il termine ordinario di quattro anni doveva ritenersi aumentato di un quarto, fino a cinque anni, per effetto dell’atto interruttivo costituito dal decreto di citazione a giudizio del 17 giugno 2019.

Quanto alla disciplina applicabile, la Corte ha precisato che, essendo la cessazione della permanenza successiva al 3 agosto 2017, trova applicazione la novella di cui all’art. 1 della legge n. 107 del 2017. Questa versione dell’art. 159 cod. pen. prevede che, dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, la prescrizione resti sospesa sino al deposito della sentenza d’appello, per un periodo massimo di diciotto mesi (richiamate le Sezioni Unite n. 20989 del 2025).

Nella specie, la sentenza d’appello è stata depositata il 10 aprile 2025, ben oltre i diciotto mesi dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado. La sospensione è stata quindi interamente computata, dal 5 novembre 2021 al 5 maggio 2023. Il termine prescrizionale massimo, così dilatato, ammontava a sei anni e sei mesi, con scadenza all’11 aprile 2025. Poiché la sentenza di secondo grado è stata pronunziata il giorno precedente, il 10 aprile 2025, la prescrizione non era ancora maturata e la Corte territoriale ha correttamente omesso di dichiararla. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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