Cottura dei cibi in 41-bis: orari differenziati e interesse ad impugnare (Cass. pen. Sez. I n. 41217 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria che limita la fascia oraria di disponibilità di fornelli e pentole in cella per i detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato incide sulle modalità di esercizio del diritto ad una adeguata alimentazione, non sul diritto stesso, quando è fondato su esigenze di organizzazione e sicurezza interna. La disciplina differenziata rispetto ai detenuti comuni non integra trattamento vessatorio se trova un fondamento razionale, non contestato, nelle diverse condizioni alloggiative. Il trasferimento del detenuto in altro istituto nelle more del giudizio, senza allegazione della permanenza delle problematiche, fa venir meno l’interesse ad impugnare. Il ricorso che non deduca ragioni specifiche sulla irragionevolezza della disciplina è inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto in istituto penitenziario e sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., chiedeva di poter tenere in cella pentole e fornello a gas oltre la fascia oraria fissata dalla direzione dell’istituto tra le ore 7 e le ore 20, in conformità agli artt. 6 e 8 della circolare DAP n. 3676/2017. Il Magistrato di sorveglianza respingeva l’istanza.
Il reclamo veniva rigettato dal Tribunale di sorveglianza, che ravvisava nella diversità di trattamento una scelta giustificata. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 35-bis e 41-bis della legge n. 354 del 1975 in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare rileva che il trasferimento del detenuto in altro istituto, avvenuto nelle more del giudizio, lo ha privato dell’interesse ad impugnare, non avendo egli dedotto che nella nuova condizione detentiva permangano le problematiche prospettate.
Nel merito, il tema della cottura dei cibi per i detenuti in regime differenziato ha formato oggetto di elaborazione giurisprudenziale. La Corte richiama la sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la lettera f) dell’art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen. limitatamente alle parole “e cuocere cibi”, ribadendo che la sospensione può riguardare solo regole in concreto contrastanti con le esigenze di ordine e sicurezza e che non possono disporsi misure afflittive non funzionali alla ratio della legge.
Su tale premessa si fonda l’orientamento di legittimità secondo cui le questioni sulla cottura dei cibi attengono al diritto soggettivo ad alimentarsi adeguatamente, ma dalla condizione detentiva derivano limitazioni anche significative, legittime se rispettano i canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Il divieto di cucinare fuori da prefissati limiti temporali è stato qualificato come ragionevole contemperamento tra la possibilità di riscaldare cibi e le esigenze di organizzazione interna. Ove la disciplina operi tale bilanciamento, essa incide non sul diritto, ma sulle modalità di esercizio dello stesso.
Quanto al confronto con i detenuti comuni, l’amministrazione può adottare regimi differenziati purché fondati su ragioni razionali. Nel caso, il Tribunale ha spiegato che i detenuti in art. 41-bis occupano celle singole e che, in orario notturno, con personale ridotto, non è assicurabile la vigilanza richiesta dalla pericolosità degli utensili; i detenuti comuni, in celle multiple, necessitano di orari prolungati. Il ricorrente non ha dedotto ragioni specifiche di irragionevolezza né contestato il fondamento fattuale della disciplina, limitandosi a invocare il diritto all’alimentazione.
Il ricorso è quindi inammissibile per aspecificità. Alla declaratoria consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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