Progressioni verticali, titoli di preferenza irrilevanti senza parità di punteggio (TAR Sicilia n. 246 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale, i titoli di preferenza di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 operano esclusivamente in presenza di una situazione di parità di punteggio tra i candidati. In difetto di tale condizione, la doglianza relativa al loro mancato riconoscimento è inammissibile per carenza di interesse, non potendo l’eventuale accertamento modificare la posizione in graduatoria. La valutazione dell’attinenza dei titoli di studio e professionali al profilo messo a concorso, anche in assenza di esplicita previsione dell’attualità dell’iscrizione all’albo, costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi macroscopici.
Il Fatto
Un dipendente di un ente locale impugna la determinazione con cui è stata approvata la graduatoria definitiva della selezione interna per il profilo di istruttore tecnico, deducendo l’eccessiva valutazione dei titoli di alcuni candidati collocati in posizione migliore. Chiede inoltre il riconoscimento del titolo di preferenza di orfano di caduto sul lavoro, dichiarato nel curriculum allegato alla domanda.
Propongono ricorso incidentale due candidati, contestando a loro volta la mancata valutazione di incarichi professionali e dell’iscrizione all’albo dei geometri. La questione centrale attiene al rapporto tra titoli di preferenza, criteri di precedenza del regolamento interno e valutazione tecnica dei titoli.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo all’attribuzione di un punto per l’iscrizione all’albo dei geometri non più posseduta alla data di scadenza del bando, è respinto. L’art. 9 del bando prevede un punteggio per le iscrizioni agli albi professionali attinenti al profilo, senza richiedere espressamente l’attualità dell’iscrizione. In assenza di una previsione esplicita della lex specialis, la scelta della commissione di valorizzare una pregressa e duratura iscrizione, interrotta per incompatibilità con il sopravvenuto rapporto di pubblico impiego, non è manifestamente illogica. La ratio della previsione premia una professionalità acquisita nel tempo, che non si disperde per la cancellazione formale dall’albo.
Anche il secondo motivo, concernente la valutazione della laurea e dell’abilitazione in biologia, è infondato. Il profilo di istruttore tecnico può comportare mansioni eterogenee, estese a competenze ambientali e di tutela del territorio. La valutazione dell’attinenza del titolo rientra nella discrezionalità tecnica, non palesemente arbitraria né viziata da travisamento dei fatti.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. L’applicazione dei titoli di preferenza presuppone una situazione di parità di punteggio: rigettati i primi due motivi, i controinteressati conservano 26 punti mentre il ricorrente resta a 25. Mancando la parità di merito, l’accertamento della censura non muterebbe la posizione in graduatoria.
Il ricorso incidentale volto a ottenere punti per incarichi professionali è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo il candidato già collocato tra i vincitori. L’altro ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del principale, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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