Istanza di autotutela non sospende il potere sanzionatorio edilizio (TAR Sicilia n. 241 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di ritiro in autotutela di un diniego di condono edilizio non è equiparabile alla pendenza del procedimento di condono e non produce l’effetto sospensivo del potere sanzionatorio previsto dall’art. 38, comma 1, legge n. 47/1985. La sospensione opera solo per le istanze di condono presentate nel termine perentorio di legge e su cui l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990. Una volta consolidatosi il diniego di condono per mancata impugnazione, l’amministrazione è tenuta all’esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi, di natura vincolata, e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non rende illegittimo il provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un immobile, aveva realizzato in assenza di permesso di costruire un fabbricato. Nel 2004 aveva chiesto il condono ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003. Il Comune di Palermo, con provvedimento del 1 marzo 2017, aveva rigettato l’istanza per superamento dei limiti volumetrici.

Avverso quel diniego la ricorrente aveva proposto, nel giugno 2017, istanza di ritiro in autotutela e di rimessione in termini. Il competente ufficio aveva espresso giudizio favorevole, senza che seguisse alcun atto. A distanza di circa sette anni, con ordinanza del 14 maggio 2024, il Comune ha ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in linea con la fase cautelare, ha respinto il ricorso. Il nodo giuridico riguarda l’ambito applicativo dell’art. 38, comma 1, legge n. 47/1985, che sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative in presenza di domanda di condono presentata nel termine perentorio, con attestazione del versamento.

Secondo il TAR, l’istanza di ritiro in autotutela di un diniego non è equiparabile alla pendenza del procedimento di condono. La ratio della norma impone all’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza prima di sanzionare un abuso astrattamente regolarizzabile; non comprende invece l’ipotesi, non contemplata, dell’istanza di autotutela, su cui non sussiste neppure obbligo di provvedere.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 7369 del 18 settembre 2025. Diversamente opinando, il privato potrebbe prorogare ad libitum l’effetto paralizzante del potere sanzionatorio mediante ripetute istanze di autotutela.

Nel caso concreto, l’amministrazione, a fronte di un diniego di condono consolidatosi per mancata impugnazione da circa sette anni, era tenuta all’esercizio del potere di repressione, di natura vincolata. Ne consegue che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordine demolitorio, ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.

In via preliminare il Collegio ha chiarito che, in assenza di valida costituzione di nuovo procuratore dopo il passaggio in decisione, opera il principio della perpetuatio dell’ufficio del difensore, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 8203 del 27 dicembre 2004 e TAR Palermo, sez. IV, n. 1082 del 19 maggio 2025. Il ricorso è stato respinto, con nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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