Esenzione e rimborso del compenso per copia privata: il nuovo D.M. supera il vaglio di legittimità (TAR Lazio n. 10700 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regolamentare delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per riproduzione privata è legittima quando predetermina, in via generale e astratta, i presupposti sostanziali e la documentazione probatoria necessaria, senza rimettere alla SIAE alcuna valutazione discrezionale costitutiva del diritto. L’esenzione e il rimborso non spettano automaticamente per le cessioni a persone giuridiche o a professionisti, ma richiedono la prova, a carico del soggetto obbligato, della destinazione del dispositivo a scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato, con la conseguenza che la cessione a un distributore non è di per sé esente se l’uso finale del bene non è noto e dimostrato. La previsione di un termine di decadenza per la richiesta di rimborso e la disciplina transitoria che riapre i termini per le posizioni non definite sono atti dovuti di attuazione di pronunce giurisdizionali e non ledono posizioni giuridiche consolidate.
Il Fatto
Una società operante nella distribuzione di prodotti tecnologici ha impugnato il decreto del Ministero della Cultura n. 302 del 30 settembre 2024, recante la disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi. La ricorrente, in qualità di soggetto obbligato al versamento del compenso, ha dedotto sette motivi di illegittimità, incentrati sulla presunta mancanza di criteri oggettivi e trasparenti, sull’illegittimo ruolo attribuito alla SIAE, sulla non applicabilità dell’equo compenso alle cessioni verso persone giuridiche e sulle difficoltà di accedere a esenzioni e rimborsi nelle cessioni indirette tramite distributori, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo il nuovo impianto regolamentare conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. In particolare, ha rilevato che il D.M. n. 302/2024, a differenza dei precedenti, predetermina analiticamente le fattispecie di esenzione e la documentazione necessaria, eliminando ogni residua discrezionalità della SIAE nella fase di ammissione al beneficio. L’attività di verifica demandata alla SIAE dall’art. 182-bis l. n. 633/1941 è stata qualificata come un potere di controllo meramente applicativo, funzionale a garantire l’effettività della riscossione, come richiesto dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Ametic e bluechip Computer.
La Corte ha inoltre precisato che la distinzione rilevante ai fini dell’assoggettamento al prelievo non è quella tra persone fisiche e giuridiche, ma quella basata sulla destinazione funzionale del dispositivo. Richiamando la sentenza Bluechip, ha evidenziato come non possa escludersi che supporti acquistati da professionisti o imprese siano successivamente utilizzati da persone fisiche per finalità di copia privata, rendendo legittima l’imposizione del compenso anche in tali ipotesi, salvo prova contraria. Ne deriva che l’esenzione per l’uso professionale di cui all’art. 3, comma 5, lett. d), del D.M. è condizionata alla dimostrazione, da parte del soggetto obbligato, che il prodotto sia destinato all’utente finale per un uso esclusivamente professionale.
Con specifico riferimento alle cessioni indirette, il Collegio ha aderito alla lettura della SIAE, escludendo che la previsione per cui i prodotti “non siano oggetto di rivendita” configuri un’esclusione generalizzata dall’esenzione per le vendite tramite distributore. Tale inciso è stato interpretato nel senso che la cessione a un distributore non rende automaticamente esente l’operazione, ma non la preclude, ove il produttore o importatore sia in grado di dimostrare la destinazione finale professionale del bene. In assenza di tale prova, opera la presunzione di assoggettabilità al prelievo, con la possibilità per il soggetto obbligato di traslare l’onere sull’acquirente o di richiederne il rimborso alla SIAE nelle forme e nei termini previsti.
Infine, il TAR ha ritenuto legittime sia la previsione del termine di decadenza di 120 giorni per la richiesta di rimborso, quale atto dovuto per garantire certezza alla ripartizione delle somme, sia la disciplina transitoria che, in esecuzione di pronunce giurisdizionali, ha riaperto i termini per le posizioni non ancora definite, configurandosi come una retroattività in bonam partem. La complessità e la novità delle questioni hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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