Iura novit curia e accertamento d’ufficio della legge straniera nel merito patrimoniale (Cass. civ. Sez. II n. 17990 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio iura novit curia opera anche in relazione alla legge straniera. Il giudice italiano deve accertare d’ufficio il diritto straniero applicabile ai sensi dell’art. 14 l. 218/1995, senza incontrare il limite del divieto di utilizzazione del proprio sapere privato e senza che gravi sulle parti alcun onere di allegazione. Può acquisire informazioni per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, interpellare esperti o istituzioni specializzate. I risultati dell’accertamento vanno sottoposti al vaglio critico del contraddittorio. Il rigetto della domanda non pregiudica le determinazioni del giudice eventualmente investito dello scioglimento del vincolo coniugale.
Il Fatto
La ricorrente conviene in giudizio il coniuge dinanzi al Tribunale per accertare la propria quota di proprietà al 50% di beni immobili acquistati dal convenuto in Italia con compravendita del dicembre 2006, in costanza di matrimonio celebrato in Kenya nel 2005. In primo grado la domanda è rigettata; il rigetto è confermato in appello con diversa motivazione.
La ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi. Il primo censura l’omesso accertamento d’ufficio della legge straniera applicabile; il secondo denuncia l’erronea applicazione di tale legge. Il convenuto resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li dichiara infondati. Il Collegio muove dal rilievo che il principio iura novit curia trova applicazione anche per la legge straniera. Al fine del suo accertamento il giudice può avvalersi degli strumenti delle convenzioni internazionali, delle informazioni acquisite tramite il Ministero di grazia e giustizia e può interpellare esperti o istituzioni specializzate, secondo l’art. 14 l. 218/1995.
Nell’attuazione di tale obbligo di ricerca d’ufficio, precisa la Corte, il giudice non incontra il limite del divieto di utilizzazione del proprio sapere privato. Valorizza anzi la conoscenza derivante dalla propria formazione culturale, così come il sapere delle parti, alle quali non incombe alcun onere di allegazione, salvo l’obbligo di sottoporre le informazioni raccolte al vaglio del contraddittorio. Su questa base la Corte ha disposto l’acquisizione presso il Consolato competente della normativa dello Stato della Virginia sui rapporti patrimoniali tra coniugi, superando la contestazione mossa alla Corte territoriale.
Nel merito, l’appello aveva ritenuto applicabile la legge dello Stato di prevalente localizzazione della vita matrimoniale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, l. 218/1995, rilevando che la famiglia risiedeva in Virginia al momento della compravendita e che quella disciplina non prevede il regime della comunione legale tra coniugi. La Corte conferma tale esito sulla scorta dell’informativa consolare, che richiama la disciplina sostanziale del paragrafo del Codice della Virginia sugli acquisti e sul potere di disporre dei beni in costanza di matrimonio.
Le censure della ricorrente, fondate sul diverso paragrafo del Codice della Virginia in tema di determinazioni patrimoniali, sono respinte. Tale disposizione presuppone il giudizio di scioglimento del vincolo coniugale ed è destinata al solo giudice del divorzio. Il quesito formulato all’autorità straniera è stato perciò correttamente limitato al regime sostanziale dell’acquisto immobiliare compiuto da uno dei coniugi in costanza di matrimonio.
Il ricorso è rigettato. La complessità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di legittimità, con la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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