Estratto di ruolo non impugnabile e interesse ad agire dinamico (Cass. civ. Sez. V n. 17989 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, si applica ai processi pendenti, poiché specifica l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Fuori dalle ipotesi di azione diretta ivi previste, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire. L’interesse ad agire è condizione dell’azione di natura dinamica e la sua carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti. Ne consegue che su di esso non può formarsi giudicato implicito, non vertendosi in ipotesi di giudicato espresso su questioni di merito.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento, lamentando l’omessa notificazione delle stesse. In parziale accoglimento dell’appello, la Commissione tributaria regionale aveva annullato tre cartelle recanti tasse automobilistiche, per intervenuta prescrizione triennale, confermando invece la legittimità delle altre, relative a imposte di registro e canone RAI, per non essere decorso il termine prescrizionale.
Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza pubblica, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, in applicazione della norma sopravvenuta come interpretata dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022; il ricorrente ha replicato eccependo la formazione del giudicato interno implicito sulla questione della legittimazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla circostanza pacifica che il giudizio era scaturito dall’impugnazione di cartelle conosciute attraverso l’autonoma acquisizione di un estratto di ruolo, negandosi espressamente la notificazione. Assume rilievo, quindi, la questione dell’ammissibilità di tale iniziativa processuale alla stregua dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, che novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha introdotto il comma 4-bis, stabilendo la regola della generale non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo.
Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, il Collegio ribadisce che l’estratto di ruolo è mero elaborato informatico, privo di pretesa impositiva, e che ciò che si impugna è l’atto impositivo o riscossivo in esso menzionato. Le Sezioni Unite hanno affermato la retroattività della disciplina ai processi pendenti, poiché essa incide sulla pronuncia ancora da compiere, specificando l’interesse ad agire quale condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione.
Non emergendo alcuna delle ipotesi di azione diretta previste dalla seconda parte della disposizione, il ricorso originario del contribuente risulta inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione.
Quanto all’eccezione di giudicato implicito interno, la Corte la rigetta. Richiamando Cass., Sez. V, n. 25906 del 2017, si afferma che il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, formato su rapporti tra questioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi su rapporti tra questioni di merito e questioni pregiudiziali o preliminari non decise esplicitamente. Tale principio, applicato dalle Sezioni Unite n. 7925 del 2019 in tema di legittimazione ad agire, vale anche per l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Infine, la Corte osserva che il riconoscimento dell’autonomia della statuizione sulle spese, in caso di sua autonoma impugnazione, trova conferma in Cass. n. 3812 del 2023. Conclusivamente, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario e compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio, in ragione dell’intervento della disposizione innovativa e della pronuncia delle Sezioni Unite nel corso del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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