IVA e abitualità dell’attività: prova per presunzioni dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 452 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’accertamento del carattere abituale e professionale dell’attività economica prescinde dal requisito dell’organizzazione richiesto dall’art. 2082 cod. civ., essendo sufficiente la professionalità abituale dell’attività, anche senza esclusività. L’onere della prova di tale carattere incombe sull’Ufficio, che può assolverlo anche mediante presunzioni, da valutare complessivamente e non in modo atomistico. Il relativo apprezzamento costituisce questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. Le dichiarazioni dei sostituti di imposta hanno valore indiziario nel processo tributario. La censura che contesti tale apprezzamento proponendo una diversa lettura del fatto non è deducibile ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un professionista impugna davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato, per il 2005, maggiore IVA su compensi per prestazioni professionali ritenute non occasionali. La CTP accoglie il ricorso. Il gravame erariale viene invece accolto dalla Commissione Tributaria Regionale, che riconosce carattere di professionalità e non occasionalità all’attività svolta dal contribuente quale responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, in forza del d.lgs. n. 626/1994, per più committenti.

La CTR valorizza il tipo di prestazione richiesta, la redazione del documento di valutazione del rischio e la pluralità di incombenti gravanti sul datore di lavoro. Il contribuente propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, proposti ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Il vizio di omesso esame deve investire un fatto storico nella sua oggettiva esistenza. Non possono qualificarsi come tali le singole questioni decise dal giudice di merito, i singoli elementi di un accadimento complesso o le singole risultanze istruttorie, quando emerga un complessivo e convincente apprezzamento del fatto. I precedenti richiamati sono Cass. n. 10525 del 2022, Cass. n. 5795 del 2017 e Cass. n. 17761 del 2016.

Anche il terzo e il quarto motivo, proposti ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sono dichiarati inammissibili, prima che infondati. La Corte ribadisce che la nozione civilistica di imprenditore commerciale diverge da quella tributaria sul requisito dell’organizzazione: indispensabile per il diritto civile, non per il diritto tributario, ai fini del quale è sufficiente la professionalità abituale dell’attività economica, anche senza esclusività. Richiama sul punto gli artt. 55 TUIR e 4 d.P.R. n. 633/1972, oltre a Cass. n. 19237 del 2012, Cass. n. 25777 del 2014 e Cass. n. 8982 del 2017.

L’applicazione dell’IVA è subordinata all’accertamento del carattere abituale e professionale dell’attività, da valutare in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo della stessa. L’onere della prova è a carico dell’Ufficio e può essere assolto mediante presunzioni, che il giudice deve vagliare con apprezzamento di fatto incensurabile se congruamente motivato (Cass. n. 9206 del 2008). La CTR si è mossa in linea con tale giurisprudenza, valorizzando la continuatività e stabilità dell’attività e la ripetitività pluriennale delle prestazioni (Cass. n. 13999 del 2003).

Il contribuente non formula censure idonee a inficiare in diritto il ragionamento presuntivo, limitandosi a una considerazione atomistica dei singoli elementi. La prova per presunzioni richiede invece la considerazione complessiva e globale degli elementi rilevanti (Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 18327 del 2023). La critica si risolve in un diverso apprezzamento della quaestio facti, estraneo al paradigma dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., secondo Cass. sez. un. n. 1785 del 2018.

Il quinto motivo è infondato. Le dichiarazioni dei terzi, assimilabili a quelle dei sostituti di imposta, possono rivestire valore indiziario nel processo tributario (Cass. n. 8221 del 2023) e sono state utilizzate dalla CTR come conferma dell’accertamento. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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