Giudicato esterno su annualità IRAP preclusa e inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 9285 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice d’appello, fondata sull’effetto vincolante e preclusivo del giudicato esterno, è inammissibile. Qualora la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione anche di una sola di esse determina l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’esame delle altre censure, poiché un loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della pronuncia.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente attività di distribuzione di combustibili gassosi, un avviso di accertamento per il recupero dell’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2008, relativo alla quota di ammortamento dedotta in relazione alla voce di bilancio delle immobilizzazioni immateriali.
La società impugnava l’atto dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le sole sanzioni e interessi. Proposti appelli, la Commissione tributaria regionale, previa riunione, accoglieva l’appello della società, annullando totalmente l’atto impositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso con cui l’Ufficio lamentava la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, per avere il giudice d’appello dichiarato la decadenza dal potere accertativo per la rettifica di costi pluriennali insorti in annualità non più sottoponibili ad accertamento.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto l’Agenzia ricorrente non si è confrontata con la specifica ratio decidendi adottata dalla Commissione tributaria regionale, la quale aveva fondato la propria decisione sull’effetto vincolante e preclusivo del giudicato esterno formatosi in seguito alle sentenze della Suprema Corte nn. 9993/2018 e 9994/2018. Il ricorso, nel motivo di censura, non ha dedotto la violazione dell’art. 2909 cod. civ. né ha contestato la correttezza dell’applicazione fattane dal giudice d’appello.
La Corte ha richiamato il consolidato principio di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite n. 16602 del 2005, secondo cui, quando una sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, l’omessa o infondata impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La censura delle altre rationes, sebbene fondata, non potrebbe produrre la cassazione della pronuncia, che rimane valida in forza della ragione non efficacemente contestata.
In applicazione di tale principio, la mancata impugnazione della ratio decidendi basata sul giudicato esterno, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione di annullamento dell’atto impositivo, ha comportato l’inammissibilità del ricorso, con conseguente declaratoria di carenza d’interesse all’esame del secondo motivo, relativo al merito della deducibilità delle quote di ammortamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.