Job scam e bonifici disposti dal correntista: esclusa la responsabilità del PSP (ABF Collegio di Milano n. 2991 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate anche quando il correntista agisce dietro raggiro del frodatore, sicché non si applica il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE e dal D. Lgs. n. 11/2010. Il prestatore di servizi di pagamento non risponde a titolo oggettivo, ma può essere chiamato a rispondere in via concorrente secondo le norme di diritto comune quando un suo apporto causale abbia agevolato la frode. Tale responsabilità presuppone la dimostrazione di condotte specifiche, quali l’indisponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente o il mancato rilievo di indici di anomalia. La mera produzione della denuncia non costituisce prova dei fatti dedotti.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere entrata in contatto, tramite un social network, con sedicenti responsabili di un’azienda che le proponevano un’attività lavorativa online. Dopo un primo accredito di modesto importo, le veniva chiesto di disporre quattro bonifici, che sarebbero stati poi bloccati e restituiti. In data 22/08/2025, tra le 11.47 e le 18.23, la cliente eseguiva personalmente quattro bonifici istantanei per complessivi € 3.402,00. Compreso il raggiro, presentava denuncia e reclamo, quindi adiva l’Arbitro chiedendo l’accertamento della responsabilità dell’intermediario e il rimborso integrale delle somme, oltre ai € 20,00 per il ricorso.

L’intermediario eccepiva che le operazioni erano state disposte dalla stessa cliente con le proprie credenziali e che, ricevuto il reclamo, aveva attivato quattro richieste di recall presso gli istituti beneficiari, rimaste senza esito. Chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da una qualificazione netta: dalle stesse dichiarazioni della ricorrente emerge che le operazioni sono state eseguite da lei personalmente, pur se in presenza di un raggiro, seguendo le istruzioni dei frodatori. Secondo l’orientamento dei Collegi, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione, come le c.d. operazioni “sotto dettatura”.

Da ciò deriva che non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE e al D. Lgs. n. 11/2010, e che il Collegio non deve verificare la corretta esecuzione e autenticazione delle operazioni ai sensi degli artt. 10 ss. del decreto citato, essendo indifferente la sussistenza della SCA.

Il Collegio esamina comunque la condotta delle parti per verificare profili di responsabilità dell’intermediario, escludendo però che sia configurabile una responsabilità oggettiva. Una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune può ravvisarsi solo se dalla documentazione emerga un apporto causale alla frode: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto, il mancato rilievo di indici di frode quando il cliente sia stato indotto a disporre pagamenti nella convinzione di effettuare accrediti.

Nel caso concreto nessuna di tali fattispecie risulta verificata. La frode è avvenuta tramite piattaforme estranee all’intermediario e la ricorrente non fornisce evidenze a supporto dei fatti denunciati. Dall’estratto conto prodotto non emergono elementi di rischio né anomalie rispetto alle abitudini di spesa: risultano anzi bonifici del 21/08/2025 verso lo stesso beneficiario dei primi due bonifici disconosciuti e trasferimenti da altri conti della cliente subito prima delle operazioni contestate. L’intermediario ha inoltre documentato le quattro richieste di recall, rimaste senza esito per il mancato consenso dei titolari dei conti beneficiari o per l’assenza di riscontro degli istituti controparti.

Quanto agli sms-alert, non vi è evidenza della loro attivazione, ma trattandosi di operazioni eseguite dalla cliente le notifiche non avrebbero avuto utili risultati. Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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