La revocazione per errore di fatto non sindaca i giudizi di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 14034 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio rilevante ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una mera svista percettiva, immediatamente riconoscibile come tale, che abbia indotto il giudice di legittimità a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti interni al giudizio di cassazione. Non è configurabile un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla Corte in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, tassatività e specificità dei motivi di ricorso, né nella pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune argomentazioni svolte nei motivi, poiché in tali casi è dedotto un errore di giudizio, non una svista percettiva. La revocazione è esperibile solo per l’omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso, escludendosi il vizio quando la pronuncia vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso in esame tutte le argomentazioni difensive.
Il Fatto
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di due fideiussori di una società debitrice. Gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo il difetto di legittimazione attiva della banca, che aveva già ceduto il credito prima del deposito del ricorso monitorio, e la propria liberazione dalla garanzia ex art. 1956 cod. civ. La Corte d’appello accoglieva il motivo relativo alla legittimazione dell’istituto originario, ma, ritenuto validamente instaurato il rapporto processuale nei confronti della cessionaria intervenuta, condannava i fideiussori al pagamento in suo favore.
I fideiussori proponevano ricorso per cassazione, rigettato con ordinanza della Corte, che dichiarava inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e il secondo per aver attinto il merito della valutazione del giudice d’appello. Avverso tale ordinanza i soccombenti proponevano ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo errori di fatto revocatori in relazione ai capi di decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione richiama i principi consolidati in materia di revocazione delle proprie sentenze. L’errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non è un errore di giudizio, ma una svista percettiva che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti. Tale errore deve essere essenziale e decisivo, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e non deve vertere su un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
Quanto alla prima censura del primo motivo, la Corte osserva che i ricorrenti non denunciano una svista percettiva sul contenuto del ricorso originario, ma contestano il giudizio espresso circa l’osservanza del requisito di autosufficienza. La declaratoria di inammissibilità costituisce il risultato di una valutazione del livello di specificità e completezza dell’illustrazione del motivo, che non è sindacabile in sede di revocazione. La seconda censura è parimenti inammissibile, poiché investe una motivazione meramente aggiuntiva e priva di decisività, e non coglie il significato dell’affermazione che ammette l’intervento del legittimato anche nel corso del processo.
Il secondo motivo lamenta che la Corte abbia falsamente supposto l’esistenza di domande di condanna in appello. Anche in questo caso, ciò che si contesta è la correttezza della pronuncia e la lettura e qualificazione delle conclusioni della cessionaria, non l’omessa pronuncia su un capo del ricorso. La Corte si è pronunciata sul punto affermando la “piena coincidenza tra il chiesto e il pronunciato”, esprimendo un giudizio sulla fondatezza del motivo. Tale attività interpretativa si colloca nell’ambito dell’errore di giudizio e si sottrae al sindacato revocatorio.
Il terzo motivo contesta la qualificazione giuridica del motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito. La Corte ha pronunciato sul motivo, esprimendo un giudizio sulla sua riconducibilità ai limiti del vizio motivazionale. L’eventuale erroneità della lettura del motivo integra un errore di giudizio, non una svista percettiva su un fatto non controverso, e il motivo risolvendosi nella richiesta di un nuovo giudizio di cassazione è inammissibile. Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1956 c.c. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione