Ricorso ABF inammissibile per litispendenza davanti all’autorità giudiziaria (ABF Collegio di Milano n. 2990 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando la controversia sia già stata sottoposta all’autorità giudiziaria con domanda sostanzialmente coincidente per causa petendi e petitum, anche se proposta con formule diverse. Il limite opera come preclusione alla cognizione dell’Arbitro, la cui natura di strumento di risoluzione alternativa delle controversie impone di cedere il passo al giudice togato. Ai fini della preclusione è sufficiente la pendenza del giudizio, non occorrendo una decisione definitiva. La coincidenza soggettiva e oggettiva tra i due procedimenti è condizione essenziale: la preclusione non ricorre quando l’azione giudiziaria sia diretta verso un terzo o riguardi un titolo di responsabilità diverso.

Il Fatto

Il ricorrente contesta un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un impianto di depurazione, sostenendone l’illegittimità per mancata sottoscrizione e per carenza informativa sull’obbligatorietà di una compravendita soggetta a finanziamento. Chiede l’annullamento del contratto e la restituzione delle somme versate. Nelle repliche assume di non avere firma digitale registrata, di non aver ricevuto codici OTP né le condizioni contrattuali, e invoca la nullità o inefficacia dei contratti per difetto di manifestazione di volontà.

L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per litispendenza: il ricorrente aveva già convenuto in giudizio la società venditrice e lo stesso intermediario, con esito di rigetto in primo grado e appello pendente. Eccepisce inoltre la genericità delle contestazioni e, nel merito, l’infondatezza. Chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via preliminare e assorbente l’eccezione di litispendenza. Dalle evidenze prodotte risulta pendente in grado di appello una causa promossa dal ricorrente nei confronti tanto dell’intermediario quanto della società venditrice, avente ad oggetto la risoluzione del contratto d’acquisto, la restituzione dei canoni, la declaratoria di nullità e la sospensione del finanziamento.

La domanda proposta innanzi all’Arbitro, pur formulata in termini di “annullamento”, presenta secondo il Collegio sostanziale coincidenza di causa petendi e pretesa rispetto a quella giudiziaria: identica è la contestazione sulla mancata corretta informazione relativa al finanziamento collegato all’acquisto e sulla mancata sottoscrizione del contratto. L’unica differenza è la domanda risarcitoria, avanzata solo davanti all’autorità giudiziaria.

Il Collegio richiama l’art. 4, comma 5, delle Nuove disposizioni sull’Arbitro Bancario Finanziario (deliberate il 12 agosto 2020, in vigore dal 1° ottobre 2020), che vieta i ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall’art. 5, commi 1-bis e 4, del d.lgs. n. 28/2010. La disciplina riproduce, con lievi modifiche formali, la previsione della Sezione I, par. 4, delle precedenti Disposizioni.

Il Collegio di Coordinamento (dec. n. 5265/2014) ha chiarito la ratio del limite: lo strumento alternativo deve cedere alla competenza del giudice togato quando il ricorrente abbia scelto di adire preventivamente quest’ultimo. La giurisprudenza arbitrale ha inoltre precisato che l’eccezione è infondata solo quando l’azione giudiziaria precedente, pur correlata alla stessa vicenda storica, non coinvolga l’intermediario convenuto ma un terzo e abbia ad oggetto un titolo di responsabilità diverso. Rileva, altresì, che deve trattarsi di controversie pendenti e non già definite con sentenza immodificabile, e che è sufficiente la notifica della citazione ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, cod. proc. civ.

Nel caso concreto tali condizioni non si verificano in senso favorevole al ricorrente: il procedimento risulta promosso anche nei confronti dell’intermediario qui convenuto, con piena coincidenza soggettiva e oggettiva. La questione preliminare è assorbente rispetto ad ogni altra, comprese quelle sulle domande nuove in repliche e sul merito, e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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