Sospensione cautelare dell’avviso di accertamento esecutivo per il contributo di costruzione in caso di concordato in continuità (TAR Emilia-Romagna n. 172 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributo di costruzione, la circostanza che la società debitrice sia ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del periculum in mora richiesto per la concessione della misura cautelare di cui all’art. 55 cod. proc. amm. L’esecuzione coattiva di un avviso di accertamento esecutivo, emesso per il recupero della maggiorazione rata del contributo di costruzione e degli interessi legali per ritardato pagamento, può determinare un danno grave e irreparabile per la società in concordato, idoneo a giustificare la sospensione del provvedimento impugnato, impregiudicata ogni valutazione nel merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle costruzioni, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, l’avviso di accertamento esecutivo con cui il Comune intimava il pagamento della maggiorazione rata del contributo di costruzione e degli interessi legali per ritardato versamento, relativi a un permesso di costruire rilasciato nel 2024. La società, deducendo l’illegittimità dell’atto, chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento, evidenziando di trovarsi in regime di concordato preventivo con continuità aziendale. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pronunciandosi in sede cautelare, ha ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento sotto il profilo del periculum in mora, osservando come l’esecuzione dell’avviso di accertamento del 16 ottobre 2025 potrebbe cagionare alla società ricorrente un danno grave e irreparabile. A fondamento di tale convincimento, il Collegio ha valorizzato la circostanza che la società si trovi in regime di concordato preventivo con continuità aziendale: l’aggressione esecutiva del credito vantato dall’Amministrazione, in un contesto di continuità, potrebbe compromettere l’equilibrio finanziario dell’impresa e la stessa prosecuzione dell’attività, con conseguenze difficilmente ristorabili per equivalente.
La decisione è stata adottata con espresso richiamo all’art. 55 cod. proc. amm., norma che disciplina la domanda cautelare incidentale, e con la formula di rito “impregiudicata ogni valutazione nel merito della controversia”. Il Tribunale ha quindi chiarito che la sospensione disposta ha natura strumentale e provvisoria, non anticipando in alcun modo il giudizio sulla fondatezza dei motivi di ricorso, che restano riservati alla fase di merito.
In accoglimento dell’istanza, l’ordinanza ha pertanto sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ha fissato la pubblica udienza per la trattazione del merito, disponendo la trattazione congiunta con l’altro ricorso proposto dalla società avverso la nota comunale presupposta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in ragione della natura della controversia e della peculiarità della vicenda.
La decisione si segnala per l’attenzione riservata alla condizione soggettiva della società in concordato con continuità, la cui tutela cautelare viene modulata sulla base delle esigenze di conservazione del complesso aziendale e delle prospettive di risanamento.
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Nota della Redazione
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