Il richiamo del Safety Manager senza contraddittorio è illegittimo ma non risarcibile (TAR Lazio n. 5937 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’autorità di vigilanza del settore dell’aviazione civile rivolge un formale richiamo al Safety Manager per profili di responsabilità connessi all’esercizio delle sue funzioni non è atto endoprocedimentale, ma è dotato di autonoma efficacia lesiva e deve essere impugnato autonomamente. Tale atto, pur non configurandosi come sanzione in senso proprio, postula l’instaurazione del contraddittorio con il diretto interessato, ancorché il procedimento abbia visto l’interlocuzione con la società di appartenenza. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata partecipazione dell’interessato all’istruttoria determinano l’illegittimità del provvedimento, non potendo trovare applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 allorché la valutazione dell’amministrazione si connoti di natura tecnico-discrezionale.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di Safety Manager di un vettore aereo, impugnava la nota con cui l’ENAC, all’esito di un audit straordinario seguito a un evento occorso durante la fase di rullaggio di un volo, aveva confermato rilievi di livello 1 e rivolto al medesimo un formale richiamo per non aver adeguatamente esercitato le funzioni connesse al proprio ruolo nella gestione dell’emergenza. Il procedimento di vigilanza aveva avuto interlocuzioni con la compagnia aerea, ma non era stato instaurato alcun contraddittorio con il ricorrente quale persona fisica destinataria del richiamo. Avverso tale atto, oltre che gli atti presupposti, il Safety Manager deduceva violazione delle garanzie partecipative, difetto di attribuzione ed erroneità delle valutazioni, con domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse. Il provvedimento impugnato, pur inserito in un più ampio procedimento di vigilanza, presenta autonoma consistenza contenutistica, recando una valutazione specificamente riferita alla condotta del ricorrente e un richiamo che individua profili di responsabilità personale. Nel contesto regolato dell’aviazione civile, tale rilievo incide sulla posizione professionale del destinatario sotto il profilo reputazionale e delle prospettive di permanenza nel ruolo, configurando un interesse concreto e attuale all’impugnazione.

Nel merito, il Tribunale respinge la censura di difetto assoluto di attribuzione, ritenendo che i poteri di vigilanza delle autorità nazionali comprendano anche l’emanazione di atti di richiamo nei confronti dei soggetti preposti alla sicurezza, quale espressione di funzione preventiva e non già sanzionatoria.

Accoglie, invece, il motivo concernente la violazione del principio del contraddittorio. Dagli atti non risulta che il ricorrente sia stato previamente coinvolto, né che gli sia stata comunicata l’apertura del procedimento o che sia stato messo in condizione di rappresentare le proprie ragioni prima della formulazione del giudizio negativo. L’interlocuzione con la società non è idonea a colmare la lacuna, atteso che il provvedimento individua autonomi profili di responsabilità personale.

Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale sull’adeguatezza delle scelte organizzative in situazione emergenziale: la partecipazione avrebbe potuto in astratto incidere sul contenuto dell’atto. L’omesso contraddittorio determina l’illegittimità nella sola parte in cui il richiamo è rivolto al ricorrente, non investendo le ulteriori determinazioni.

La domanda risarcitoria è invece rigettata: manca qualunque specifica allegazione del danno e difetta la prova che l’apporto partecipativo avrebbe determinato un esito favorevole, non essendo sufficiente la mera prospettazione in termini di possibilità per radicare il nesso causale tra il vizio procedimentale e il pregiudizio lamentato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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