Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 204 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo, non può procedere di ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, essendo tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società, nel maggio del 2011, aveva acquistato da una compagnia petrolifera un’area già adibita a punto vendita carburanti. Il sito era stato oggetto di un procedimento di bonifica, all’esito del quale il responsabile del servizio SUAP del Comune aveva dichiarato, con un verbale del 25 ottobre 2021, di non approvare il progetto operativo di bonifica presentato da una società incaricata per conto della venditrice. Avverso tale provvedimento e gli altri atti indicati in epigrafe, la società acquirente aveva proposto ricorso, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi incentrati sulla violazione degli artt. 14-ter, 1 e 3 della legge n. 241/1990, in combinato disposto con gli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152/2006, nonché del d.m. 12 febbraio 2015, n. 31.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la difesa della società ricorrente aveva depositato, in data 20 febbraio 2026, una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo una pronuncia consequenziale con compensazione delle spese. Le altre parti si erano costituite e, con successive note, avevano preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese.
Il TAR ha osservato che la dichiarazione di parte ricorrente risultava chiara nel suo contenuto relativo alla mancanza di interesse alla decisione del ricorso. Di tale dichiarazione il Collegio deve prendere atto in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo. La parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando così la presa d’atto del giudice.
Il giudice, infatti, non ha il potere di procedere d’ufficio, in ragione della natura soggettiva della giurisdizione, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire; è pertanto tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, delibando l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha richiamato, a sostegno, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (nn. 7598 del 2021, 7816 e 4031 del 2022, 968 del 2022).
Il giudice ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, sussistendo giusti motivi in ragione della richiesta di parte ricorrente e dell’espressa adesione delle altre parti costituite.
Nota della Redazione
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