Omissione delle comunicazioni patrimoniali e confisca obbligatoria ex art. 76 d.lgs. 159/2011 (Cass. pen. Sez. I n. 6959 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali posto dall’art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la cui omissione è sanzionata dall’art. 76, comma 7, d.lgs. cit., si applica anche ai soggetti attinti da misura di prevenzione per pericolosità semplice, benché il relativo provvedimento sia divenuto definitivo prima del 7 settembre 2010, poiché la definitività della misura non integra il precetto ma ne costituisce il presupposto di fatto. L’ignoranza dell’obbligo non esclude il dolo e si traduce in ignoranza della legge penale, rilevante solo se inevitabile secondo i criteri oggettivo, soggettivo e misto elaborati sulla scia della Corte cost. n. 364 del 1988. La confisca prevista dall’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 è obbligatoria, segue alla condanna e non richiede alcuna correlazione con la pericolosità del bene o del soggetto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riducendo l’entità della confisca. L’uomo era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del Tribunale di Cagliari del 22.06.2009, divenuto definitivo il 12.03.2010, da cui era derivato l’obbligo decennale di segnalare gli incrementi patrimoniali superiori alla soglia prevista dalla legge.

L’imputato aveva ereditato dalla nonna una quota di un immobile, poi rivenduta per 16.666,66 euro, omettendo la comunicazione imposta dall’art. 80 d.lgs. n. 159/2011. La Corte territoriale, richiamate le Sezioni Unite n. 16896 del 31.01.2019 e la giurisprudenza costituzionale, aveva ritenuto non prospettata alcuna valida ipotesi di ignoranza inevitabile del precetto. Ricorre per cassazione l’interessato con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, per il difetto di specificità, si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019).

Nel merito, la Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui l’art. 80 d.lgs. n. 159/2011 si applica anche quando il provvedimento di prevenzione è divenuto definitivo prima dell’introduzione dell’obbligo. La norma incriminatrice è applicabile, per continuità normativa, ai soggetti raggiunti da misura di prevenzione per pericolosità semplice a far data dal 7 settembre 2010, non assumendo rilievo la disposizione transitoria di cui all’art. 117 d.lgs. n. 159/2011.

Il reato è qualificato come omissivo proprio, di pura creazione legislativa e connotato da dolo generico. La definitività del provvedimento applicativo della misura non integra il precetto ma ne costituisce il presupposto di fatto; ciò che rileva è la condizione soggettiva, anche antecedente, mentre l’omissione è punibile se la variazione patrimoniale è avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge del 2010.

Sul versante dell’elemento soggettivo, la Corte osserva che l’imputato, consapevole di essere destinatario di una misura di prevenzione, avrebbe dovuto assumere informazioni sulla legittimità dell’incremento patrimoniale. L’ignoranza dell’obbligo di comunicazione non esclude il dolo, trattandosi di ignoranza della legge penale, rilevante solo se inevitabile. La Corte esclude l’operatività dei criteri oggettivo, soggettivo e misto, e richiama Sez. 6, n. 6744 del 2014 e Sez. 6, n. 33590 del 15.06.2012.

Anche l’argomento relativo al possibile superamento della soglia di legge è dichiarato inammissibile, trattandosi di mera congettura non idonea a viziare la motivazione. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la confisca ex art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 è obbligatoria e segue alla condanna, senza necessità di correlazione alla pericolosità del bene o di apposita motivazione. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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