Giudizio immediato custodiale e consulenza su campioni di stupefacente (Cass. pen. Sez. IV n. 22812 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione con cui il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è soggetta a sindacato da parte del giudice del dibattimento, salvo che manchi un valido interrogatorio dell’indagato. Il giudizio immediato custodiale, di cui all’art. 453, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen., richiede che l’indagato si trovi in custodia cautelare al momento della richiesta. La consulenza tecnica del pubblico ministero su campioni di sostanza stupefacente non costituisce accertamento tecnico irripetibile: la sostanza conserva le sue caratteristiche e il quantitativo in sequestro consente nuovi prelievi, così che non è necessaria la garanzia dell’art. 360 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 26 febbraio 2026, confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per avere coltivato sostanza stupefacente del tipo cannabis.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo deduceva la violazione dell’art. 453 cod. proc. pen., perché la richiesta di giudizio immediato era stata depositata quando egli non era più sottoposto a misura cautelare detentiva. Con il secondo eccepiva la nullità dell’accertamento tecnico svolto sui campioni di stupefacente, per violazione dell’art. 360 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 453 cod. proc. pen., distinguendo il giudizio immediato fondato sull’evidenza della prova dal giudizio immediato custodiale dei commi 1-bis e 1-ter, richiedibile, fuori dai termini ordinari e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, quando l’indagato si trovi in stato di custodia cautelare.
Sul punto il Collegio richiama un consolidato orientamento. Il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti del rito immediato solo per violazioni attinenti all’intervento, all’assistenza o alla rappresentanza dell’imputato, sanzionate ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. È inoltre riconosciuto al giudice il potere-dovere di qualificare correttamente la richiesta del pubblico ministero, quando essa sia solo formalmente riferita al rito custodiale.
Il principio trae origine dal dictum delle Sezioni Unite n. 42979 del 2014, secondo cui il provvedimento che dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, salva l’ipotesi in cui la richiesta non sia stata preceduta da un valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi. Nel caso di specie il ricorrente era stato arrestato in flagranza e interrogato, sicché la motivazione della Corte territoriale resiste alle censure e il motivo difetta di interesse.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo. La Corte ribadisce che la consulenza tecnica del pubblico ministero su campioni di stupefacente non integra un accertamento tecnico irripetibile, poiché la sostanza conserva nel tempo le sue intrinseche caratteristiche. Anche se il campione prelevato è stato consumato, l’intero quantitativo in sequestro, della stessa natura, consente ulteriori prelievi e la ripetizione delle analisi.
Consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 360 c.p.p. – Accertamenti tecnici non ripetibili
- Art. 453 c.p.p. – Casi e modi di giudizio immediato