Revoca della sospensione condizionale e pena pecuniaria sostitutiva (Cass. pen. Sez. III n. 29199 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., non può essere disposta quando la pena detentiva inflitta per il reato commesso nel termine sia stata sostituita dal giudice con la pena pecuniaria sostitutiva della specie corrispondente. A ciò osta l’art. 57, ultimo comma, legge n. 689/1981, a mente del quale la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Irrilevante è quindi la pena originariamente inflitta, dovendosi avere riguardo alla pena concretamente applicata. In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale può essere concessa solo se costituisce oggetto dell’accordo tra le parti o se la relativa questione è devoluta da entrambe al potere discrezionale del giudice.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza emessa in sede di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., applicava all’imputato la pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 204/2015, quale aumento in continuazione della pena irrogata con una precedente sentenza del Tribunale di Genova, divenuta irrevocabile, con la quale era stata concessa la sospensione condizionale. La pena detentiva così determinata veniva sostituita con la pena pecuniaria sostitutiva di seimila euro.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo da un lato la violazione dell’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., per essere stata disposta la revoca del beneficio in presenza di una condanna a pena pecuniaria e non detentiva, e dall’altro la violazione dell’art. 163 cod. pen., per l’omessa estensione del beneficio concesso con la precedente sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale rappresentata dalla compatibilità tra revoca di diritto del beneficio e natura della pena inflitta per il reato commesso nel termine. Il collegio richiama un consolidato indirizzo secondo cui la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve è inidonea a costituire causa di revoca della sospensione condizionale, come affermato da Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco e da Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame.
Il collegio prende espressamente le distanze dall’isolata pronuncia Sez. 4, n. 5359 del 12/04/1995, secondo cui ai fini della revoca sarebbe irrilevante la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, dovendosi avere riguardo alla pena inflitta originariamente. A tale orientamento la Corte oppone la previsione dell’art. 57, ultimo comma, legge n. 689/1981, che impone di considerare la pena pecuniaria sempre come tale, anche quando sostitutiva della pena detentiva. Ne deriva il ribadito principio per cui la revoca di diritto non può essere disposta in presenza di una pena sostituita.
Il secondo motivo è invece dichiarato inammissibile. In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, solo se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione sia devoluta esplicitamente da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, non potendo il beneficio essere accordato d’ufficio. Richiamata Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, la Corte rileva che il ricorrente non deduce che la concessione del beneficio abbia costituito oggetto dell’accordo, né la sentenza ne dà menzione.
La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale disposta con la precedente sentenza del Tribunale di Genova, con eliminazione della relativa disposizione; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena
- Art. 168 c.p. – Revoca della sospensione
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta