Illegittimità della rivalutazione degli indici di subordinazione del socio lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21630 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo integra un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., mentre è censurabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la critica al ragionamento presuntivo concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto (indici o criteri sussidiari di subordinazione). L’apertura della liquidazione giudiziale non determina l’interruzione del giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso officioso. Il versamento contributivo alla gestione dei lavoratori dipendenti non è decisivo per la qualificazione del rapporto, dovendosi aver riguardo all’effettivo atteggiarsi del lavoro svolto dal socio.
Il Fatto
L’INAIL impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato l’accoglimento del ricorso di una società cooperativa avverso una cartella esattoriale per premi dovuti nel periodo 2011-2013. La pretesa dell’Istituto traeva origine da un verbale di accertamento che contestava alla cooperativa di aver effettuato i versamenti sulla base dei minimi di un “contratto di lavoro sociale” invece che sul CCNL delle imprese di pulizia, per la presunta natura subordinata dei rapporti con i soci lavoratori.
La società cooperativa resisteva con controricorso, eccependo anche l’interruzione del processo per intervenuta apertura della liquidazione giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di interruzione del giudizio, richiamando il principio per cui la dichiarazione di liquidazione giudiziale non incide sul giudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso, come già affermato per la dichiarazione di fallimento.
Nel merito, il Collegio ha esaminato la censura proposta dall’INAIL che, sotto la rubrica della violazione dell’art. 2094 cod. civ., contestava la mancata ammissione delle prove e la valorizzazione di circostanze quali la libertà del socio di rifiutare le occasioni di lavoro, l’assenza di direttive specifiche e l’autoorganizzazione dei soci. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata, confermando il primo giudice, aveva escluso la sussistenza degli indici della subordinazione a seguito di un accertamento di fatto fondato sull’analisi del materiale probatorio e delle testimonianze.
La Corte ha ribadito che la valutazione circa la sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione costituisce un accertamento di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità solo per la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) o per vizi di motivazione (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). La doglianza dell’Istituto, lungi dal denunciare un errore di sussunzione, domandava una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, sottendendo la richiesta di ridiscutere la scelta dei giudici di merito di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcuni dati di fatto.
Quanto al regime previdenziale applicato, la Corte ha ribadito che la contribuzione dovuta è sempre quella del rapporto effettivamente prestato: il riconoscimento di una tutela assimilabile a quella dei lavoratori subordinati presuppone l’accertamento in fatto che il lavoro del socio sia continuativo e non si atteggi come prestazione autonoma.
Infine, il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché le violazioni di legge non erano rapportate a specifiche affermazioni della sentenza, essendo le disposizioni normative invocate in toto, e perché in alcuni tratti lamentava un difetto di motivazione non prospettabile in presenza di doppia conforme.
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Nota della Redazione
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