Opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. e incompatibilità del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 23699 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto. Le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo. Il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né costituisce fase distinta e autonoma, ma integra un segmento di un procedimento unitario attraverso cui si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte, il contraddittorio pieno. La decisione non reca quindi pregiudizio ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della confisca.
La questione centrale riguarda il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione di legge e la lesione dei principi di terzietà e imparzialità, per avere lo stesso giudice deciso sia sulla richiesta di revoca della confisca sia sull’opposizione avverso l’ordinanza che l’aveva rigettata.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il primo motivo manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. Viene richiamato il principio secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nei termini indicati dalla ricorrente.
Il passaggio decisivo è di ordine sistematico. Le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo. Nel caso dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. tale presupposto manca.
Il giudizio di opposizione, infatti, non ha natura di impugnazione e non rappresenta una fase distinta e autonoma: integra un segmento di un procedimento unitario, nel quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte, il contraddittorio pieno. Da ciò la Corte deduce che la decisione non reca pregiudizio ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili perché riproduttivi di censure già vagliate e disattese, essendo stato motivato che il bene risultava oggetto di intestazione fittizia alla ricorrente, pur essendo stato ordinato e pagato da altro soggetto. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
- Art. 667 c.p.p. – Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta