Lavoro sportivo del dipendente pubblico carenza di potere e non nullità (TAR Lombardia n. 885 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito da parte del dipendente pubblico non è affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione allorché l’amministrazione datrice di lavoro sia astrattamente titolare del potere autorizzatorio. La sopravvenuta liberalizzazione delle prestazioni di lavoro sportivo di importo contenuto, che le sottrae al regime dell’autorizzazione preventiva, incide sui presupposti di esercizio del potere e non sulla sua attribuzione in astratto: il vizio è quindi di annullabilità, con conseguente soggezione al termine decadenziale di impugnazione. Resta fermo che l’amministrazione conserva ampia discrezionalità nel valutare compatibilità e conflitto di interessi, anche in presenza di un’istanza formulata in termini aperti.
Il Fatto
Un dipendente della Polizia di Stato in servizio presso un Compartimento di Polizia Stradale ha chiesto di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 10, del D.Lgs. n. 165/2001, a svolgere attività di scorta tecnica in competizioni ciclistiche per due società sportive dilettantistiche, al di fuori dell’orario di servizio e dietro corrispettivo. La richiesta, presentata su base annuale, indicava solo le gare di inizio stagione, riservandosi di precisare le successive.
L’amministrazione ha rigettato l’istanza. Il diniego si fonda su tre ragioni: l’assenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), del D.M. 10.11.2023; la coincidenza dell’attività richiesta con i compiti d’istituto, poiché nelle medesime gare opera il servizio di scorta della Polizia Stradale; la diversità rispetto alla collaborazione non retribuita autorizzata l’anno precedente. Il dipendente ha impugnato il diniego e ha poi introdotto motivi aggiunti per farne dichiarare la nullità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di nullità fondata sull’art. 3 del D.L. n. 71 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024. La novella ha introdotto nell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 la lett. f-ter), sottraendo le prestazioni di lavoro sportivo di importo contenuto al regime dell’autorizzazione preventiva. Secondo il ricorrente, ciò avrebbe reso l’atto nullo per carenza assoluta di potere.
La tesi non è accolta. Il Collegio ricorda che la categoria generale dell’invalidità è l’annullabilità, mentre la nullità ex art. 21 septies della legge n. 241/1990 resta riservata ai casi eccezionali, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 16/2020. Il difetto assoluto di attribuzione evoca la carenza di potere in astratto, non la carenza di potere in concreto, che integra una violazione di legge. L’amministrazione conservava il potere astratto di pronunciarsi sull’istanza; l’eventuale carenza dei presupposti rientra quindi nell’incompetenza relativa, con esclusione della nullità.
Ne deriva che le domande subordinate di annullamento, non sorrette da profili sopravvenuti, soggiacciono al termine decadenziale di sessanta giorni. Il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26.11.2024 a fronte di un diniego comunicato il 13.06.2024, è dichiarato improcedibile per tardività quanto alle domande caducatorie subordinate.
Nel merito, il Collegio conferma la legittimità del diniego. L’uso del verbo “dovere” nell’art. 2, comma 1, del D.M. 10.11.2023 non rende il potere vincolato: l’amministrazione gode di ampia discrezionalità. Sussiste un conflitto di interessi rilevante, poiché il dipendente svolgerebbe fuori servizio, sotto direttive di terzi, un’attività sovrapponibile a quella istituzionale. L’istanza, formulata in termini aperti per gare future non identificate, impedisce la ponderazione puntuale imposta dall’art. 2, comma 3, del medesimo decreto. È infondata anche la censura di contraddittorietà, poiché la precedente autorizzazione riguardava attività di volontariato non retribuito. Non risultano violati gli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990, non avendo il ricorrente allegato elementi utili pretermessi. Respinge infine la domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.