Limiti all’accesso civico generalizzato e sindacato del giudice sulle valutazioni discrezionali (TAR Lazio n. 10186 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato risponde a un’esigenza di cittadinanza attiva e di controllo democratico sull’operato dei pubblici poteri e non può essere esercitato per finalità egoistiche. I limiti di cui all’art. 5-bis, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 implicano una valutazione ad alto tasso di discrezionalità dell’Amministrazione, che il giudice amministrativo non può sindacare autonomamente in assenza di manifesta e macroscopica contraddittorietà, irragionevolezza, inadeguatezza istruttoria o errori di valutazione gravi ed evidenti. Nel rito dell’accesso ex art. 116 cod. proc. amm. opera la dimidiazione dei termini processuali, sicché il deposito del ricorso deve avvenire nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica.
Il Fatto
Un avvocato, proprietario di immobili nel Comune di Anzio, presentava istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 per ottenere tutta la documentazione contabile, amministrativa e contrattuale relativa alla gestione delle forniture elettriche del compendio nel periodo 2002-2025. Il Comune dapprima comunicava la mancata presenza di atti, poi, con successiva nota, dichiarava di essere in possesso dei soli documenti contabili relativi al pagamento delle utenze elettriche, negandone l’ostensione in ragione del limite di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013, poiché gli atti erano stati acquisiti dall’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale pendente.
Il ricorrente, che era persona offesa nel procedimento penale, impugnava entrambi i dinieghi deducendo, tra l’altro, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, la mancata applicazione del “test del pregiudizio concreto” e la violazione dei principi di proporzionalità. Il Comune eccepiva la tardività del deposito del ricorso introduttivo e l’inammissibilità della domanda per finalità egoistiche e natura massiva della richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo per tardività del deposito, rilevando che nel rito dell’accesso ex art. 116 cod. proc. amm. opera la dimidiazione dei termini di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Il termine per il deposito del ricorso risulta pertanto fissato in quindici giorni dalla notifica, mentre nella specie la notifica si era perfezionata il 2 gennaio 2026 e il deposito era avvenuto il 28 gennaio 2026, oltre il termine perentorio.
Quanto ai motivi aggiunti, la sentenza ha ricordato che l’accesso civico generalizzato risponde a logiche differenti dall’accesso documentale ex legge n. 241/1990: non tutela una posizione soggettiva individuale ma un interesse generico al controllo sul buon andamento dell’azione amministrativa, sicché non può essere esercitato per finalità egoistiche. I limiti di cui all’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 sono ampi e implicano una valutazione ad “alto tasso di discrezionalità” dell’Amministrazione, con conseguente limitazione del sindacato del giudice amministrativo, che non può procedere a un’autonoma verifica della necessità del diniego in assenza di manifesta irragionevolezza o erroneità.
In applicazione di tali principi, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego fondata sulla pendenza di un procedimento penale in cui erano stati acquisiti i documenti richiesti, non risultando la scelta ictu oculi erronea o pretestuosa e apparendo plausibile il nesso tra gli atti e l’interesse pubblico alla conduzione delle indagini. Quanto alla documentazione non confluita nel procedimento penale, l’Amministrazione aveva dichiarato di non esserne in possesso: tale affermazione non era stata efficacemente confutata dal ricorrente, che non aveva allegato elementi specifici circa la detenzione degli atti, onere che grava sul richiedente.
La richiesta è stata infine qualificata come richiesta massiva, legittimamente respinta secondo l’elaborazione giurisprudenziale richiamata, in quanto di contenuto eccessivamente ampio e indeterminato, tale da imporre all’Amministrazione un carico operativo irragionevole e incompatibile con i principi di buon andamento. Il giudizio sull’accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, è un “giudizio sul rapporto” ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., sicché il Collegio ha potuto esaminare direttamente la fondatezza della pretesa ostensiva.
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Nota della Redazione
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