Contributo extraprofitti fonti rinnovabili, tutela cautelare negata per atti GSE non direttamente impugnabili (TAR Lombardia n. 570 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti emessi dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. nell’ambito dell’applicazione dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 (fatture, diffide e avvisi di pagamento relativi al contributo sugli extraprofitti) presentano una dubbia natura giuridica, sia quanto alla diretta impugnabilità sia quanto alla riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo. In un ricorso collettivo, l’istanza cautelare deve dare conto specifico della situazione di ciascun ricorrente, e la carenza non può essere colmata da relazioni tecnico-contabili predisposte unilateralmente. Il pregiudizio di natura prettamente economica, in assenza di un adeguato supporto probatorio circa la compromissione dell’equilibrio finanziario, non integra il requisito della grave irreparabilità del danno, anche perché ristorabile per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
Il Fatto
Numerose società operanti nel settore delle energie rinnovabili hanno impugnato la Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 266/2022/R/eel e gli atti applicativi del GSE concernenti il prelievo sugli extraprofitti, previsto dall’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022. Il contenzioso si è esteso a motivi aggiunti avverso le successive delibere attuative e, da ultimo, nel 2026, le società hanno impugnato le fatture, le diffide di pagamento e gli avvisi di pagamento emessi dal GSE.
Nell’ambito di quest’ultimo gravame, le ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti impositivi, sostenendo che il pagamento delle somme comporterebbe una grave compromissione del loro equilibrio finanziario e patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm., sulla base di una pluralità di ragioni.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che il ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto atti del GSE (fatture, diffide e avvisi di pagamento) rispetto ai quali è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo. Tale rilievo incide sul fumus boni iuris, in quanto la prospettata carenza di giurisdizione rende incerta la stessa possibilità di ottenere una pronuncia di merito favorevole.
In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato che, a fronte di un ricorso collettivo proposto da numerosissimi soggetti, i motivi aggiunti si soffermano specificamente sulla situazione di un solo ricorrente. Questa carenza non può essere superata con le relazioni tecnico-contabili predisposte unilateralmente e oggetto di un generico richiamo nel ricorso.
Con riguardo al periculum in mora, il TAR ha ritenuto che l’affermazione della compromissione dell’equilibrio finanziario risulti sfornita di un adeguato supporto probatorio. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese e del quadro normativo di riferimento, gli operatori del settore erano tenuti ad approntare per tempo le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione, comprese quelle riferibili agli investimenti.
Infine, il pregiudizio lamentato ha natura prettamente economica ed è suscettibile di integrale ristoro in caso di esito favorevole del giudizio di merito, rendendo così la lesione non irreparabile. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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