Silenzio-inadempimento e obbligo di provvedere sulla richiesta di convocazione per il primo ingresso (TAR Veneto n. 1644 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, presentata dopo l’entrata in vigore del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, non può essere accolta, poiché la novella ha soppresso tale fase procedimentale, sostituendola con la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica del contratto. Tuttavia, l’Amministrazione è comunque tenuta ad adottare un provvedimento espresso, anche in forma semplificata, sull’istanza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, per rendere conoscibile il mutato quadro normativo. La mera inerzia sull’istanza integra gli estremi del silenzio-inadempimento, rilevante ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Fatto
Alcuni cittadini stranieri, dopo aver ottenuto il nulla osta e il visto d’ingresso, facevano ingresso nel territorio nazionale. Il datore di lavoro richiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma l’istanza restava senza riscontro, così come la successiva diffida. I lavoratori proponevano quindi ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione, ritenuta presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, evidenziando come il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 abbia ridisegnato il procedimento di ingresso per lavoro subordinato, eliminando la convocazione fisica delle parti presso lo Sportello Unico. La sottoscrizione del contratto di soggiorno avviene ora con firma digitale o elettronica qualificata, con successiva trasmissione telematica all’Amministrazione. Tale modifica, confermata dai lavori preparatori, rende la convocazione un segmento non più necessario del procedimento.
La riforma, tuttavia, non ha eliminato le verifiche amministrative, che vengono ora svolte in momenti diversi: l’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 prevede la conferma preventiva dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, mentre il comma 5-ter introduce una clausola di salvaguardia, subordinando la revoca del nulla osta all’accertamento che la mancata trasmissione del contratto sia imputabile al lavoratore stesso.
Proprio la clausola di salvaguardia impone all’Amministrazione di instaurare un contraddittorio procedimentale con lo straniero prima di procedere alla revoca, consentendogli di dimostrare che l’omissione dipende da circostanze a lui non imputabili, come l’irreperibilità o la rinuncia del datore di lavoro. In tali ipotesi, la Prefettura deve valutare la possibilità di preservare l’affidamento del lavoratore e di consentire la prosecuzione del procedimento, anche considerando l’eventuale disponibilità di un diverso datore di lavoro.
Con riferimento alla fattispecie concreta, il Collegio esclude che persista l’obbligo di convocazione, ma ritiene fondata la domanda nella parte in cui si lamenta l’inerzia sull’istanza. L’Amministrazione, ricevuta una richiesta basata sul modello procedimentale superato, è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche in forma semplificata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. La mancata pronuncia sull’istanza integra pertanto gli estremi del silenzio-inadempimento, in quanto l’obbligo di provvedere deriva dalla necessità di rendere conoscibili le ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati: viene dichiarata l’illegittimità del silenzio e ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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