Revisione del vincolo culturale illegittima se la demolizione era già nota (TAR Marche n. 57 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 128, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 presuppone elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati. Non integra tale presupposto la demolizione del bene vincolato quando il suo impatto e lo stato dell’immobile siano già stati esaminati in provvedimenti e in decisioni giurisdizionali passate in giudicato, che hanno confermato l’efficacia del vincolo nonostante la demolizione. È pertanto illegittima, per difetto di motivazione e violazione del giudicato, la delibera di rimozione del vincolo che riproponga come sopravvenuto un fatto già acquisito, mentre l’eventuale impossibilità di ripristino dell’immobile, se non esplicitata nei provvedimenti, costituisce motivazione postuma non valorizzabile in giudizio.
Il Fatto
Un condominio di San Benedetto del Tronto impugna il permesso di costruire n. 1 del 2.1.2024 e la presupposta delibera n. 116 del 17.11.2022, con cui la Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche ha rimosso il vincolo di interesse culturale su un immobile, la c.d. “Palazzina Petrocchi”.
La vicenda trae origine dalla demolizione quasi integrale dell’edificio, avvenuta nell’aprile 2014 a ridosso della notifica del decreto di vincolo. Diversi ricorsi dei proprietari sono stati respinti, con conferma della validità e della natura reale del vincolo. Nel 2022, su istanza degli stessi proprietari, la Commissione ha dichiarato l’immobile privo di pregio culturale per elementi di fatto sopravvenuti, individuati nella demolizione e nella perdita degli elementi caratterizzanti. Su tale base il Comune ha rilasciato un nuovo titolo edilizio per un edificio di sette piani.
La Motivazione della Corte
Respinta l’eccezione di difetto di interesse, il Collegio rileva che la vicinitas unita alla dedotta compromissione di paesaggio e vedute radica l’interesse del condominio ricorrente, non essendo il pregiudizio sostanzialmente contestato.
Nel merito, il punto centrale è stabilire se la demolizione rientri tra gli elementi di fatto previsti dall’art. 128 del d.lgs. n. 42/2004 o se l’Amministrazione abbia operato una illegittima rivalutazione in assenza di sopravvenienze. Il sistema di tutela non ammette un generale potere di autotutela; la cessazione del vincolo è ipotizzabile solo nel caso estremo di totale perimento del bene.
La demolizione è in astratto sopravvenuta all’imposizione del vincolo (7 aprile 2014) essendo avvenuta il 23 aprile 2014. Tuttavia il Consiglio di Stato n. 5953/2017, passato in giudicato, ha chiarito che la demolizione del fabbricato non impedisce la remissione in pristino, anche intesa come integrale ricostruzione, con il ripristino delle caratteristiche antecedenti. Il principio mira a impedire che l’Amministrazione sia posta di fronte al fatto compiuto della demolizione.
La revisione impugnata collide con quel giudicato e con le ripetute decisioni delle articolazioni del Ministero della Cultura che avevano ribadito la vigenza del vincolo, fino all’ordine di ripristino del 1 marzo 2021, poi annullato per il solo difetto dell’elemento soggettivo. La motivazione della delibera non chiarisce quali siano gli elementi sopravvenuti o non conosciuti, poiché la demolizione era già stata valutata dalle sentenze e dai provvedimenti richiamati.
La dedotta impossibilità di ripristino, prospettata dalle difese erariali, costituisce motivazione postuma: la sentenza di annullamento dell’ordine di ripristino non si pronuncia sull’impossibilità oggettiva e non è esplicitata nei provvedimenti impugnati. Sono invece infondati il terzo e il quarto motivo: non sussiste obbligo di comunicare i procedimenti di imposizione e revisione del vincolo agli edifici vicini, né di notiziare dell’attivazione del procedimento per il titolo edilizio i soggetti viciniori. Da ciò l’annullamento della delibera n. 116/2022 e del conseguente permesso di costruire n. 1/2024, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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