Lavoro subordinato domiciliare: sindacato di legittimità e limiti della valutazione probatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17092 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ammissibile davanti alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione. Il motivo che solleciti una rivalutazione delle deposizioni testimoniali è inammissibile, perché investe attività riservata al giudice di merito e interdetta in sede di legittimità. L’omesso esame di un fatto decisivo presuppone un fatto storico, non una richiesta istruttoria compiutamente vagliata dai giudici di appello.

Il Fatto

La ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze del controricorrente, per il quale aveva venduto articoli filatelici attraverso un circuito di vendite online, in un arco temporale compreso tra il settembre 2004 e il dicembre 2006. Adiva quindi il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato per quel periodo e la condanna del presunto datore al pagamento delle differenze retributive. Evocava in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, sul rilievo che l’agente della riscossione le aveva imputato lo svolgimento dell’attività in proprio e contestato l’omessa dichiarazione dei redditi e l’omesso versamento dell’IRPEF.

Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione, escludendo la subordinazione sulla base dell’istruttoria testimoniale, delle prove documentali e della consulenza tecnica d’ufficio grafologica, e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia. Avverso tale pronuncia la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., la ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 877/1973, come modificato dall’art. 2 legge n. 858/1980, per avere la Corte territoriale ritenuto inesistenti le prove testimoniali sui tratti essenziali della subordinazione domiciliare, pur avendo superato l’inattendibilità di un teste che aveva deposto in tal senso: contraddittorietà che, a suo dire, integrava nullità della sentenza.

La Corte dichiara il motivo inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto la ricorrente non riporta l’intero contenuto della deposizione, necessario ai fini dell’autosufficienza del motivo. Inoltre il motivo sollecita una rivalutazione della deposizione, attività riservata al giudice di merito e quindi interdetta in sede di legittimità.

Il Collegio ribadisce il perimetro del sindacato: la questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, prove disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, disatteso prove legali, oppure recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a prudente valutazione. Sul punto richiama Cass. ord. n. 27000/2016, Cass. ord. n. 1229/2019 e Cass. ord. n. 6774/2022.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., la ricorrente lamentava la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale disatteso con mera formula di stile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio grafologica. Anche questo motivo è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, non essendo specificato in cosa consistesse la nullità della consulenza, sia perché l’omesso esame deve riferirsi a un fatto storico: nella specie non vi è stata omissione, ma motivato diniego di rinnovazione di una consulenza, e viene in rilievo una richiesta istruttoria, non un fatto storico.

Le spese seguono la soccombenza. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a ciascun controricorrente le spese di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi; dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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