Demansionamento dell’infermiere: l’adibizione sistematica a mansioni da OSS lede la professionalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14249 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione può essere legittima solo a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e che la richiesta avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti l’inquadramento, o, quando tale marginalità non ricorra, che lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale. Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola in sé il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento, rilevando il profilo qualitativo della lesione. L’onere di allegazione del demansionamento è assolto quando il lavoratore individui le ragioni della dedotta mortificazione della professionalità.
Il Fatto
Alcuni collaboratori professionali sanitari, inquadrati in categoria D, agivano in giudizio contro l’azienda ospedaliera chiedendo il risarcimento del danno per essere stati adibiti, dalla presa di servizio e fino al 2018, allo svolgimento di mansioni igienico-sanitarie e domestico-alberghiere proprie del personale ausiliario, a causa della carenza di dipendenti con qualifica OSS. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma, accertava l’illegittimo demansionamento, ritenendo integrata la prova del danno e quantificandolo nella misura del 15% della retribuzione mensile percepita nel periodo considerato. Avverso tale decisione l’azienda proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, dichiarando infondate le censure. In primo luogo, i giudici di legittimità respingono le doglianze relative alla violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ., affermando che l’onere di allegazione è stato correttamente assolto dai lavoratori, avendo gli stessi sufficientemente individuato le ragioni della dedotta mortificazione della professionalità, ossia lo svolgimento quotidiano di attività inferiori mai contestato dall’azienda.
Quanto al merito della questione, la Corte chiarisce che, nel pubblico impiego privatizzato, il dovere di leale collaborazione del lavoratore non legittima un uso distorto delle mansioni. L’adibizione a mansioni inferiori è sempre legittima se marginale, ovvero di scarso e limitato rilievo quantitativo; quando tale marginalità non ricorra, è necessario che le attività inferiori non siano completamente estranee alla professionalità del dipendente e che rispondano a una concreta esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza, oltre che lo svolgimento di tali mansioni sia meramente occasionale.
Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori, anche laddove si rispetti la prevalenza delle attività qualificanti l’inquadramento, determina una lesione del diritto alla professionalità sotto il profilo qualitativo. Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che ai lavoratori erano state chieste per molti anni prestazioni proprie degli OSS, quali il rifacimento dei letti, il trasporto dei degenti, l’alimentazione e la cura dell’igiene dei pazienti non autosufficienti, con una rilevanza quantitativa apprezzabile, configurandosi un demansionamento non occasionale, ma programmato per sopperire a carenze strutturali di organico.
La Suprema Corte ritiene altresì non sindacabile la valutazione del giudice di merito in ordine alla prova del danno, fondata su elementi gravi, univoci e concordanti quali la durata ultradecennale dell’adibizione, la rilevanza qualitativa delle mansioni svolte e la pubblicità del demansionamento. Viene infine considerato legittimo il criterio equitativo di quantificazione del danno basato su una percentuale della retribuzione, in quanto volto a correlare la misura del ristoro al valore della prestazione lavorativa.
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Nota della Redazione
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