Le aperture munite di inferriate sono luci, non vedute: nessuna servitù per usucapione (App. Reggio Calabria n. 401/2026)

Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, sentenza n. 401/2026 (R.G. n. 595/2021; camera di consiglio 8 maggio 2026) — Presidente Natalino Sapone, Relatrice ed Estensora Rosa Maria Bova

Il principio

L’usucapione della servitù di veduta richiede aperture che consentano stabilmente l’inspectio e la prospectio sul fondo confinante. Le aperture munite di inferriate che impediscono l’affaccio sono luci, anche se irregolari, e il loro possesso non consente di acquistare per usucapione una servitù di veduta.

Il fatto

La controversia riguardava il confine tra due fondi, la posizione di un nuovo fabbricato, le aperture realizzate verso la proprietà confinante e il ripristino del muro divisorio. Il Tribunale aveva individuato il confine sulla base del preesistente muro risultante dall’aerofotogrammetria del 1986, escluso una servitù di veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo e ordinato la chiusura di finestre, balconi e affacci, facendo salve alcune aperture. Le proprietarie del fabbricato proponevano appello principale; il confinante spiegava appello incidentale.

La motivazione

La Corte ha ritenuto utilizzabile la consulenza svolta nella fase cautelare, perché ritualmente acquisita nel merito e sottoposta al contraddittorio. L’accertamento tecnico aveva distinto il confine catastale da quello reale attraverso rilievi, planimetrie e aerofotogrammetrie; in applicazione dell’art. 950 c.c. è stato privilegiato lo stato dei luoghi rispetto alle sole mappe catastali.

Quanto alle aperture, la Corte richiama Cass. nn. 33134/2023, 17475/2023 e 29752/2024. Per acquistare per usucapione una servitù di veduta occorre un possesso ventennale esercitato mediante opere visibili e permanenti che consentano di affacciarsi e guardare nel fondo vicino. Le testimonianze avevano invece confermato la presenza di grate esterne: le aperture preesistenti erano quindi luci e non vedute. L’appello principale è stato rigettato. In parziale accoglimento dell’incidentale, la Corte ha limitato a tre le luci mantenibili, imponendo una conformazione che escluda l’affaccio, e ha ordinato il rifacimento delle parti mancanti del muro di confine. Ha inoltre ripartito al 50 per cento le spese della consulenza tecnica di primo grado.

Implicazioni pratiche

Nelle controversie tra fondi confinanti, la natura dell’apertura dipende dalle sue caratteristiche oggettive, non dall’intenzione di chi l’ha realizzata. Una grata che impedisce l’affaccio orienta la qualificazione verso la luce e rende insufficiente il decorso del tempo per rivendicare una servitù di veduta. Gli accertamenti tecnici possono inoltre prevalere sulle sole risultanze catastali quando ricostruiscono in modo attendibile il confine reale.

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