Leasing traslativo risolto: restituzione rate e penale ridotta ad equità (Cass. civ. Sez. III n. 20754 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing traslativo risolto anticipatamente per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente è tenuto a restituire le rate già versate, detratto l’equo compenso per l’uso e il godimento del bene fino alla riconsegna, il risarcimento del danno e il rimborso delle spese sostenute. La penale contrattuale che attribuisca al concedente il diritto di trattenere i canoni versati è soggetta a riduzione ad equità ai sensi dell’art. 1526, comma 2, cod. civ., applicabile in via analogica ai contratti stipulati prima della legge n. 124 del 2017. Il giudice di legittimità non può rivalutare nel merito le risultanze della CTU; il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.

Il Fatto

Una società concedente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la stessa al pagamento in favore dell’utilizzatore di una somma pari a € 200.303,29, oltre interessi legali, quale importo indebitamente versato in forza di un contratto di leasing risalente al 28.04.2005, risoltosi di diritto per inadempimento dell’utilizzatore.

Il giudice di primo grado aveva accertato il pagamento di € 285.857,58 oltre IVA e aveva condannato l’utilizzatore al saldo dei canoni scaduti e della penale. La Corte di merito, preso atto della restituzione coattiva dell’imbarcazione e sulla base di una CTU, aveva rideterminato il valore di mercato del bene e applicato l’art. 1526, comma 2, cod. civ., riconoscendo all’utilizzatore la differenza tra le somme versate e quanto dovuto per il godimento del bene, incluse spese e penale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha riunito i tre motivi di ricorso, vertenti sulla medesima questione vista sotto diversi profili, e li ha dichiarati inammissibili perché non si confrontano con la ratio della sentenza impugnata.

Quanto ai primi due motivi, che denunciavano motivazione apparente e violazione dell’art. 1526 cod. civ., la Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva analizzato la clausola contrattuale evidenziando la sproporzione tra le prestazioni e applicando in via analogica l’art. 1526, comma 2, cod. civ., in conformità a Cass. Sez. Un. n. 2061 del 2021. Ha richiamato il principio del “minimo costituzionale” elaborato da Cass. Sez. Un. n. 8054 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale rilevante in sede di legittimità attiene all’esistenza stessa della motivazione, non alla sua sufficienza.

La Corte ha precisato che la condanna non riguarda la restituzione dei canoni già riscossi, ma delle somme indebitamente versate in forza di un contratto con finalità traslative risoltosi anticipatamente. Una volta restituito il bene al concedente, la penale va ridotta ad equità per ripristinare l’equilibrio sinallagmatico, riconoscendo al concedente un’equa indennità per l’uso del bene, il rimborso delle spese e il risarcimento del danno.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto volto a una rivalutazione delle emergenze probatorie, in particolare delle risultanze della CTU, e dunque estraneo al giudizio di legittimità. Ha richiamato il principio di Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017, per cui il motivo di ricorso deve identificare l’errore e rappresentarlo, considerando le ragioni che sorreggono la decisione impugnata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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