Legame parentale e indizi di permeabilità mafiosa nell’interdittiva antimafia (TAR Campania n. 1998 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di parentela o familiare con un soggetto controindicato non rileva ex se sul piano prognostico, né instaura automatismi presuntivi a carico di tutti i membri del nucleo familiare. Esso va iscritto in un compendio indiziario più vasto, nel quale il vincolo di sangue concorre a lumeggiare la plausibilità del grado di permeabilità mafiosa, purché sorretto da ulteriori elementi che ne qualifichino l’attualità e l’effettività. Ai fini dell’interdittiva antimafia non occorre provare l’intervenuta infiltrazione, ma solo la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali dedurre, secondo un giudizio prognostico, il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. L’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 va interpretato nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche quando manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.
Il Fatto
Una ditta individuale, esercente commercio al dettaglio nel settore non alimentare, impugna davanti al TAR Campania l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto ai sensi dell’art. 84, commi 4 e 91, d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fonda su elementi di permeabilità mafiosa emersi nell’istruttoria, tra cui i rapporti di parentela tra la titolare e un addetto, i precedenti penali di entrambi, la contiguità temporale tra la fine di un periodo di detenzione e l’avvio dell’attività, nonché dubbi sull’autonomia patrimoniale dell’impresa.
A valle dell’interdittiva, due comuni hanno adottato provvedimenti inibitori: uno ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, l’altro la decadenza dalla SCIA. L’impresa impugna tali atti con un secondo ricorso, deducendone l’illegittimità derivata e l’inapplicabilità dell’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 in assenza di rapporti con la P.A. Le istanze cautelari erano state respinte. I due giudizi, riuniti, sono decisi con reiezione di entrambi i ricorsi e compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla contestata rilevanza del rapporto familiare. Richiama l’indirizzo più prudente della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il legame di parentela non rileva da solo, ma può concorrere a lumeggiare la plausibilità del grado di permeabilità mafiosa, purché sostenuto da ulteriori elementi indiziari che ne attestino l’attualità. Il Cons. Stato, Sez. III, n. 983 del 2015 e la Corte cost. n. 57 del 2020 confermano che i rapporti di parentela assumono rilievo quando rivelano una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa.
Nel caso concreto sussistono proprio gli elementi “ulteriori” richiesti: le condanne e i pregiudizi penali in capo alla titolare e all’addetto, la contiguità temporale tra la fine della detenzione e l’avvio dell’attività, i dubbi sull’autonomia patrimoniale. Il Prefetto ha correttamente valutato il complesso degli elementi, senza parcellizzarli, secondo il principio espresso dal Cons. Stato, Sez. III, n. 5024 del 2023. Ai fini dell’interdittiva non serve provare l’infiltrazione, ma solo il pericolo di ingerenza.
Quanto alla risalenza dei fatti controindicanti, essa non ne elide la valenza sintomatica in assenza di chiari elementi di discontinuità, come affermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 4301 del 2024: il decorso del tempo non dimostra da solo l’interruzione dei legami. Infondata è anche la censura sull’omessa considerazione delle memorie ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, risultando le valutazioni analiticamente espresse nel provvedimento.
Resistono anche i provvedimenti comunali. Il Collegio ribadisce che, dopo l’introduzione dell’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011, l’interdittiva può essere adottata anche verso imprese operanti nel settore privato, producendo i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche senza rapporto contrattuale con la P.A. (Cons. Stato, Sez. III, n. 6144 del 2023). La revoca delle autorizzazioni discende direttamente, per il meccanismo vincolante dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, dall’adozione dell’informazione interdittiva. Da qui la reiezione di entrambi i ricorsi, con spese compensate.
Nota della Redazione
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