Legami parentali e interdittiva antimafia: irrilevante la prevenzione collaborativa (TAR Sicilia n. 423 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I legami parentali assumono rilievo ai fini della valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa quando sussistono cointeressenze economiche tra il soggetto e il congiunto, oppure quando l’impresa sia caratterizzata da una conduzione collettiva e da una regia familiare, anche di fatto, o risulti possibile un’influenza mafiosa per il contatto con il parente. Ai fini dell’adozione dell’informazione antimafia interdittiva non è necessario che il pericolo di condizionamento si sia già tradotto in atti di infiltrazione. Il Prefetto non ha alcun obbligo di disporre la prevenzione collaborativa in luogo dell’interdittiva “pura”: si tratta di scelta discrezionale che risponde all’interesse dell’impresa a un regime compatibile con l’integrità aziendale e all’interesse pubblico all’applicazione selettiva della misura più grave. Il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione tecnica resta circoscritto alla logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un’impresa agricola individuale raggiunta da un’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani. La società impugna anche il provvedimento con cui l’ANAC procede all’inserimento della relativa annotazione nel Casellario, ad oggi non ancora adottato né comunicato, unitamente agli atti presupposti e consequenziali.
Il ricorso si articola su due motivi: violazione e falsa applicazione della normativa in materia di documentazione antimafia, con eccesso di potere per travisamento e insussistenza dei presupposti; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, per non avere l’amministrazione valutato la praticabilità di una misura meno invasiva. Il Ministero dell’Interno si costituisce con memoria di stile; l’amministrazione adempie agli incombenti istruttori disposti con ordinanza. All’udienza il ricorso è trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, i giudici richiamano il consolidato orientamento secondo cui i legami parentali rilevano ai fini del pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche, ovvero quando l’impresa presenti conduzione collettiva e regia familiare, anche di fatto, o quando sia ravvisabile un’influenza mafiosa per il contatto con il congiunto.
Il quadro indiziario è ricostruito dal TAR attraverso una serie di dati convergenti: la titolarità dell’impresa ricorrente in capo a un soggetto già destinatario di un distinto provvedimento interdittivo; il rapporto di parentela con un elemento di spicco della consorteria mafiosa di riferimento, rinviato a giudizio per associazione di stampo mafioso; la coincidenza della sede sociale con quella di ulteriori società riferibili ai genitori, anch’esse destinatarie di provvedimenti interdittivi; una cessione di ramo d’azienda tra la società riferibile al padre e la ricorrente; la posizione del congiunto quale dipendente nell’ambito dell’impresa.
A ciò si aggiungono le risultanze investigative compendiate nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo – Ufficio GIP, che restituiscono dati rilevanti ai fini della prevenzione antimafia, sia per i reati contestati (associazione mafiosa e delitti-fine in ambito economico) sia per le cointeressenze tra l’indagato e il figlio. Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo espresso dal Cons. St., sez. III, n. 5836 del 2025 e dalle sentenze della Sezione richiamate, compresa quella che ha avuto ad oggetto il medesimo nucleo familiare.
Quanto al secondo motivo, il TAR muove dalla recente affermazione della Sezione per cui la prevenzione collaborativa, tipica misura alternativa all’interdittiva “pura”, ha la funzione di diversificare lo spettro delle misure adottabili in sede amministrativa, articolandole in rapporto all’intensità del pericolo di condizionamento. Ciò risponde all’interesse dell’impresa a un regime compatibile con il mantenimento della sua integrità aziendale e all’interesse pubblico all’applicazione selettiva della misura più grave. Tuttavia, non vi è alcun obbligo in capo al Prefetto di disporla.
Il giudice amministrativo, a fronte di una simile valutazione tecnica, non può sostituire le proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all’autorità prefettizia, ma deve limitare il sindacato alla logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo. L’amministrazione si è espressamente interrogata sulla praticabilità di una misura meno invasiva, escludendola con considerazioni non illogiche e coerenti con i dati informativi richiamati. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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