Legami parentali e regia familiare giustificano l’interdizione antimafia (TAR Calabria n. 1194 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informative antimafia, l’Amministrazione può attribuire rilievo ai rapporti di parentela tra i titolari, i soci, gli amministratori e i direttori generali dell’impresa e soggetti affiliati, organici o contigui alle associazioni mafiose. Tale rilievo presuppone che il rapporto, per natura, intensità o caratteristiche concrete, consenta di ritenere, secondo la logica del più probabile che non, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto, cui quei soggetti non siano estranei, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia. Il pericolo di infiltrazione mafiosa non richiede la prova di reati concorsuali, essendo sufficiente un quadro indiziario complessivo che integri i legami parentali con ulteriori elementi di cointeressenza economica e di gestione unitaria.
Il Fatto
Una società attiva nel commercio di autoveicoli impugna la nota di informazione antimafia con cui la Prefettura ha disposto l’interdizione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011. L’istruttoria prende avvio da una comunicazione ex art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, seguita dall’audizione del legale rappresentante e dal deposito di una memoria difensiva. All’esito della riunione del Gruppo Interforze Antimafia, la Prefettura adotta la misura interdittiva.
La società ricorrente deduce l’irrilevanza delle circostanze poste a base del provvedimento: i precedenti del legale rappresentante non sarebbero reati concorsuali, i legami parentali non proverebbero un condizionamento effettivo e la presenza di dipendenti legati da vincoli familiari non dimostrerebbe un rischio di influenza mafiosa. L’Amministrazione chiede il rigetto. Dopo la rinuncia alla domanda cautelare, la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza di appello, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 16 aprile 2026, n. 3022: l’Amministrazione, nell’esercizio del potere discrezionale sul pericolo di infiltrazione, può valorizzare i rapporti di parentela tra i vertici dell’impresa e soggetti affiliati o contigui alle cosche, quando il legame consenta di ritenere che l’impresa abbia una regia familiare cui quei soggetti non siano estranei.
Nel caso concreto il pericolo di condizionamento mafioso non è ricavato dai soli legami parentali. L’Amministrazione ha affiancato a questi una pluralità di ulteriori indici — cointeressenze economiche e legami societari — ragionevolmente idonei a raggiungere la soglia dell’idoneità dimostrativa. Ne resta escluso il cattivo uso dell’ampia discrezionalità riconosciuta.
Sotto il profilo soggettivo, l’amministratore unico della ricorrente è gravato da plurimi precedenti; i fatti risalenti nel tempo non implicano di per sé la perdita dell’attualità del tentativo di infiltrazione, come chiarito da Consiglio di Stato, Sez. III, 9 dicembre 2021 n. 8187. Emergono inoltre legami familiari con soggetti censiti, alcuni dei quali hanno prestato attività lavorativa presso la società ricorrente.
Sotto il profilo organizzativo, la misura valorizza l’impiego di dipendenti con precedenti e contiguità criminali, nonché una cointeressenza economica tra la ricorrente e due società riconducibili alle figlie dell’amministratore. Le tre imprese operano in settori affini, condividono il medesimo indirizzo di sede e gli immobili commerciali sono di proprietà del legale rappresentante, che li ha locati alle figlie.
Il Collegio ritiene irrilevanti le difese della ricorrente: l’interruzione dei rapporti lavorativi non recide il legame gestionale, corroborato da ulteriori elementi indiziari che dimostrano in termini più che probabili un disegno gestionale unitario degli affari del clan familiare. Anche l’affidamento in prova ai servizi sociali di un soggetto costituisce misura alternativa al carcere che non modifica il quadro sostanziale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.