Silenzio inadempimento su autorizzazione paesaggistica e obbligo di provvedere del Comune (TAR Campania n. 1625 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del termine assegnato alla Soprintendenza per l’apporto consultivo nel procedimento di autorizzazione paesaggistica non integra un’ipotesi di silenzio significativo e non arrestando il procedimento costituisce fatto devolutivo della competenza. Il parere tardivo perde il carattere vincolante per l’amministrazione procedente, che deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivare in autonomia se condividere o discostarsi dal parere stesso, senza limitarsi a riproporlo. Nel procedimento semplificato, in caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento, il meccanismo del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990 non è applicabile, perché il richiamo contenuto nell’art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31/2017 opera solo in combinato disposto con il comma 5. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone comunque alla pubblica amministrazione il dovere di concludere il procedimento con atto espresso anche a fronte di istanze manifestamente infondate.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato destinato a civile abitazione in zona vincolata, presentava istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata per realizzare una rampa di accesso veicolare all’interno di un fondo pertinenziale. Il Comune, quale autorità procedente per sub delega regionale, trasmetteva alla Soprintendenza la relazione tecnica con proposta favorevole, vincolata a specifiche prescrizioni.
La Soprintendenza, dopo un preavviso di diniego e uno scambio istruttorio con il tecnico del richiedente, esprimeva il parere definitivo negativo solo il 10 ottobre 2025. Il ricorrente agiva allora per l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune, sostenendo la formazione del silenzio assenso sul presupposto parere ministeriale; in subordine, chiedeva l’annullamento del parere soprintendentizio tardivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso ai soli fini del provvedere e respinge la tesi della formazione di un silenzio assenso sull’istanza. La violazione del termine previsto per l’apporto consultivo della Soprintendenza non assume, infatti, significanza provvedimentale: in ragione della natura speciale della disciplina dettata dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, l’inutile decorso del termine costituisce fatto devolutivo della competenza e non arresta il procedimento.
Il Collegio ricostruisce analiticamente le scansioni dell’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017. Il termine generale di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, pur dichiarato tassativo, non è associato ad alcun meccanismo di formazione di provvedimenti taciti: esso segna solo il punto a partire dal quale opera il silenzio inadempimento dell’amministrazione. Quanto al termine assegnato alla Soprintendenza, la sua inosservanza determina la perdita del carattere vincolante del parere.
Nel caso concreto, la proposta di accoglimento era stata oggetto di valutazione negativa da parte dell’organo ministeriale, con preavviso di diniego adottato il 10 giugno 2025. Tale vicenda va ricondotta alla fattispecie del comma 7 dell’art. 11, che non è richiamata dal successivo comma 9: ne deriva l’inapplicabilità del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990. Il richiamo normativo opera, di converso, solo in combinato disposto con il comma 5, che riguarda il caso di valutazione positiva.
Decorso il termine dei venti giorni dall’11 agosto 2025, la Soprintendenza adottava tardivamente il provvedimento motivato di diniego. Il parere tardivo, però, non vincola più l’amministrazione procedente, che deve motivare autonomamente sulla concedibilità dell’autorizzazione senza riproporre pedissequamente il parere stesso.
Il Comune di Agerola è rimasto ingiustificatamente silente, omettendo di concludere il procedimento con l’atto finale. Tale condotta contrasta con l’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di adottare un provvedimento espresso, anche in forma semplificata. Il Tribunale ordina pertanto al Comune di pronunciarsi entro sessanta giorni, nominando, per l’ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
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Nota della Redazione
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