Legittima l’iscrizione del bacino idrico per i Giochi 2026 nel piano paesaggistico (TAR Trentino-Alto Adige n. 112 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decisione che accerta l’assoggettabilità o l’esclusione di un piano o programma dalla valutazione ambientale strategica costituisce provvedimento autonomo, di rilevanza esterna e immediatamente lesivo, che conclude un subprocedimento distinto da quello di approvazione della variante urbanistica. La sua mancata impugnazione nei termini ne determina l’inoppugnabilità e l’insindacabilità in sede di impugnazione degli atti conclusivi del procedimento. La verifica di assoggettabilità a VAS, ove di esito negativo, chiude il procedimento e integra un momento valutativo preliminare non necessariamente prodromico alla VAS vera e propria. Le scelte di pianificazione territoriale e le valutazioni tecniche di impatto ambientale esprimono ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o macroscopico difetto di motivazione. Le osservazioni dei cittadini agli atti di pianificazione non sono rimedi giuridici ma apporti collaborativi, il cui rigetto non richiede motivazione analitica.

Il Fatto

Quattro associazioni ambientaliste impugnano davanti al TAR Trentino-Alto Adige la delibera della Giunta comunale che ha avviato, la delibera del Consiglio comunale che ha approvato e la delibera della Giunta provinciale che ha definitivamente approvato la variante ai piani paesaggistico e urbanistico per l’iscrizione di una zona a destinazione speciale per un bacino idrico di innevamento artificiale presso il centro biathlon di Anterselva.

Il bacino rientra nel piano complessivo delle opere olimpiche Milano-Cortina 2026, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8.9.2023. Le ricorrenti deducono sette motivi: omessa o carente verifica di VAS, contrasto con i principi della pianificazione territoriale, violazione della normativa paesaggistica, mancata considerazione delle osservazioni, difetto di partecipazione, contrasto con la legge n. 86/2019 e con il Piano clima 2040. La Provincia e il Comune resistono chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività del deposito della memoria difensiva delle ricorrenti, fissata al termine perentorio dei trenta giorni liberi prima dell’udienza ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. La memoria, depositata oltre la scadenza, non è utilizzabile, né può essere recuperata invocando l’art. 64 cod. proc. amm., che disciplina la valutazione delle prove e presuppone comunque l’acquisizione tempestiva. Respinto è invece l’eccezione di tardività della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, atteso che tale istanza non soggiace ad alcun termine.

Nel merito, il primo motivo investe la verifica di assoggettabilità a VAS. Il giudice rileva che il procedimento è stato integralmente rispettato nel quadro del L.G. n. 17/2017 e della direttiva 2001/42/CE. Il Comune ha nominato quale autorità competente la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, organo tecnico distinto da quelli politici, in linea con l’esigenza di evitare il conflitto di interessi evidenziata dalla giurisprudenza unionale (CGUE, causa C-474/10) e da TAR Bolzano n. 242/2023. La verifica di assoggettabilità è qualificata come provvedimento autonomo, di rilevanza esterna, pubblicato e immediatamente lesivo: la sua mancata impugnazione nei sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera n. 373/2023 ha reso le censure inammissibili. Il Collegio richiama TAR Bolzano n. 57/2022, le pronunce n. 142/2024 e n. 244/2024 e, in materia di VIA, Cons. Stato n. 9078/2022.

Nel merito le censure sono comunque infondate: la valutazione di impatto ambientale integra un apprezzamento tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta illogicità. Quanto all’asserita soggezione a VIA, il progetto non supera le soglie dell’allegato III, punto t), d.lgs. n. 152/2006, richiamato dall’art. 15, comma 2, L.G. n. 17/2017 (altezza della diga inferiore a 10 m e volume inferiore a 100.000 m³). Il Collegio ribadisce che la variante urbanistica non approva un progetto, ma iscrive una zona, e che le sezioni del piano paesaggistico non sono un progetto di dettaglio.

Sul secondo motivo, le scelte di pianificazione sono espressione di discrezionalità insindacabile nel merito salvo errori di fatto o irrazionalità (Cons. Stato n. 7396/2024 e n. 7382/2024); la valutazione delle alternative risulta adeguata. Il terzo motivo cade perché il L.G. n. 16/1970 è abrogato dal 1° luglio 2020 e si applica il procedimento dell’art. 54, comma 2, L.G. n. 9/2018. Quanto alle osservazioni, il loro rigetto non richiede motivazione analitica se non sussistono aspettative qualificate (Cons. Stato n. 3153/2024). Respinti anche i motivi sulla partecipazione, sulla sostenibilità olimpica e sul Piano clima 2040, di carattere meramente programmatico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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