Esecuzione del giudicato amministrativo e iscrizione universitaria retroattiva (TAR Sardegna n. 112 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto la conformità del provvedimento amministrativo al giudicato e non può ampliarne il perimetro oltre la pretesa dedotta nel giudizio definito. La sentenza di condanna alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso, resa su attività vincolata, impone all’amministrazione di accogliere l’istanza nei termini in cui è stata proposta. L’iscrizione disposta con riferimento all’anno accademico oggetto dell’istanza costituisce stretta esecuzione del giudicato, anche se intervenuta a notevole distanza di tempo. Il decorso del tempo e i disagi organizzativi ed economici che ne derivano non integrano l’impossibilità oggettiva di esecuzione rilevante ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., ma al più incidono sull’interesse del ricorrente all’esecuzione del provvedimento favorevole.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto all’Università l’ammissione in sovrannumero, per l’anno accademico 2023/2024, al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione. Formatosi il silenzio sull’istanza, egli ha proposto ricorso ex art. 31 e 117 cod. proc. amm. Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 502 del 27 giugno 2024, ha ordinato all’ateneo di provvedere sull’istanza nei sensi di cui in parte motiva, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, precisando che, trattandosi di attività vincolata e accertata la sussistenza del requisito ritenuto carente, l’amministrazione era tenuta ad accogliere la domanda, salva la verifica di ulteriori requisiti.
Con decreto rettorale n. 1274 del 2024 l’Università ha iscritto il ricorrente al primo anno per l’anno accademico 2023/2024, con riserva condizionata all’esito del giudizio di appello, esonerandolo dalla frequenza delle lezioni del primo anno e dal pagamento delle relative tasse, salvo imposta di bollo e tassa regionale. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la nullità del provvedimento per violazione ed elusione del giudicato: a suo avviso l’iscrizione avrebbe dovuto essere disposta per l’anno accademico 2024/2025, con ammissione diretta al primo anno e non al secondo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto del giudicato. La sentenza ottemperanda è stata resa su un ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di ammissione in sovrannumero per l’anno accademico 2023/2024. Il giudicato si è dunque pronunciato sull’omessa conclusione di quel procedimento e ha disposto l’accoglimento della relativa istanza. Da qui la conseguenza che l’iscrizione per l’anno accademico 2023/2024 costituisce stretta esecuzione del decisum.
La tesi del ricorrente, secondo cui il tempo trascorso avrebbe dovuto condurre all’iscrizione per l’anno accademico successivo, è respinta perché esula dal perimetro dell’istanza e, quindi, dall’ambito del giudicato. Il Tribunale sottolinea che il giudice dell’ottemperanza non può rimodulare la pretesa oltre i confini del giudizio definito.
Il Collegio esamina poi se l’esecuzione sia divenuta impossibile per il decorso del tempo. Gli inconvenienti dedotti — impossibilità di frequenza delle lezioni del primo anno, rischio di passaggio allo status di studente fuori corso, aggravio della tassazione — non integrano una ragione oggettiva di ineseguibilità. Il provvedimento impugnato ha già posto rimedio ad alcuni di essi, disponendo l’esonero dalla frequenza del primo anno, l’accesso diretto alla frequenza del secondo e l’esonero dal pagamento delle tasse per l’anno non frequentato, salvo imposta di bollo e tassa regionale non connesse alla frequenza effettiva.
L’iscrizione per l’anno accademico 2024/2025 è invece impossibile, perché il corso non è stato attivato. Ma ciò non dimostra che il giudicato sia ineseguibile per ragioni oggettive. Al più, l’esecuzione può produrre conseguenze negative che il ricorrente valuterà in ordine alla permanenza del proprio interesse all’esecuzione del provvedimento favorevole. Tali conseguenze non giustificano il rimedio dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., richiamato il criterio desumibile da Ad. Plen. n. 2/2017.
Quanto alla riserva condizionata all’esito del giudizio di appello, il Tribunale rileva che essa non incide sulla corretta esecuzione della sentenza, trattandosi di conseguenza discendente dalla legge in caso di riforma della decisione di primo grado, e che il giudizio di appello non appare ormai utilmente coltivato. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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