Superamento dell’esame di Stato con riserva e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3887 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato ammesso con riserva a sostenere l’esame di Stato che superi detta prova consegue un titolo il cui consolidamento determina l’assorbimento dell’iniziale giudizio sfavorevole impugnato. L’esito positivo del superiore esame presuppone un apprezzamento globale del candidato e va configurato come sopravvenienza decisiva e favorevole al ricorrente, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è legittimato passivo quando i motivi di ricorso investano profili sui quali l’Amministrazione centrale esercita competenze proprie.
Il Fatto
Una studentessa di un Liceo paritario, non ammessa all’esame di maturità per la sessione 2025/2026 dalla competente Commissione, impugnava il provvedimento di mancata ammissione deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Con decreto cautelare la ricorrente veniva ammessa con riserva a sostenere l’esame di Stato. Nel corso del giudizio la difesa della studentessa documentava il superamento dell’esame con votazione complessiva di 60/100esimi, come risultante dall’albo degli esiti finali depositato in atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rilevando che i motivi di ricorso investono profili sui quali l’Amministrazione statale esercita competenze proprie, sì da configurare un collegamento non generico tra l’Amministrazione e l’oggetto della controversia.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio dell’assorbimento elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al superamento degli esami di maturità.
Secondo tale principio, il superamento dell’esame di Stato, cui il candidato sia stato ammesso con riserva dal giudice, assorbe l’iniziale giudizio sfavorevole oggetto di gravame: l’esito positivo della prova presuppone una valutazione complessiva della preparazione del candidato e costituisce sopravvenienza decisiva che consolida il titolo conseguito, rendendo priva di utilità la decisione sulla domanda di annullamento del provvedimento di mancata ammissione.
La pronuncia ha richiamato un ampio orientamento conforme, comprendente pronunce del Consiglio di Stato e di numerosi TAR, confermando l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.. Le peculiarità della controversia hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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