Rimborso spese legali militare e nesso eziologico con il servizio (TAR Abruzzo n. 312 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali, ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito in legge n. 135/1997, presuppone che il giudizio di responsabilità sia stato promosso in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali, caratterizzati da un nesso di strumentalità tra il compimento dell’atto e l’adempimento del dovere. Il fatto deve essere compiuto nell’esercizio delle attribuzioni o delle mansioni affidate, dovendosi imputare gli effetti dell’agire del dipendente direttamente all’Amministrazione in un rapporto di immedesimazione organica. Non è sufficiente che il fatto sia avvenuto in occasione della prestazione lavorativa; ogni atto che esuli dalle modalità o dal contenuto della prestazione non legittima l’intervento di sostegno dello Stato. Il ricorso gerarchico avverso sanzioni disciplinari di corpo, pur essendo condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale, non costituisce un obbligo istituzionale idoneo a fondare il diritto al rimborso per le condotte poste in essere nella sua redazione.
Il Fatto
Un carabiniere, sottoposto a procedimento penale per diffamazione pluriaggravata in aggravante per il grado rivestito e l’attribuzione di un fatto determinato, a seguito di scritto considerato diffamatorio dal Comandante di Corpo, veniva assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”. Chiedeva quindi il rimborso delle spese legali, sostenendo che la vicenda trova origine nel ricorso gerarchico avverso una sanzione disciplinare di otto giorni di rigore, proposto in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1363 del Codice dell’Ordinamento Militare, che ne costituisce condizione di procedibilità per l’azione giurisdizionale. L’Amministrazione rigettava l’istanza, sulla base del parere dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel merito, ritiene il diniego legittimo. La norma di cui all’art. 18 d.l. n. 67/1997 mira a tenere indenni i dipendenti che abbiano agito in nome e per conto dell’Amministrazione, richiedendo un rigoroso nesso di causalità tra la condotta e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali. Tale requisito sussiste solo quando gli effetti dell’agire siano imputabili all’Amministrazione per un rapporto di immedesimazione organica e quando il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai propri compiti se non tenendo quella determinata condotta.
Nel caso di specie, le offese poste a fondamento del processo per diffamazione risultano del tutto scollegate dall’attività di servizio. La scelta di difendersi dalla sanzione tramite ricorso gerarchico non trasforma l’attività difensiva in un adempimento istituzionale: la difesa è un diritto del militare, non un obbligo, e la sua attivazione non instaura alcun legame eziologico con l’espletamento delle funzioni. Il contenuto delle difese resta una scelta personale, di cui l’Amministrazione non può rispondere, né ai fini disciplinari né sotto il profilo del rimborso delle spese legali.
Infine, la Corte chiarisce che la procedimentalizzazione del ricorso gerarchico come condizione di procedibilità risponde a finalità deflattive del contenzioso e di composizione interna delle liti, non già alla creazione di un obbligo d’ufficio. La tesi del ricorrente, se accolta, porterebbe a far derivare da qualsivoglia reato commesso tramite ricorso gerarchico l’automatico diritto al rimborso, ove si giunga a una pronuncia assolutoria, con un evidente effetto distorsivo. Il ricorso è respinto e il militare è condannato alle spese.
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Nota della Redazione
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